Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Per la partecipazione alla procedura  di  cui  all'art.  1  e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
      a) avere conseguito la laurea in giurisprudenza,  all'esito  di
un corso di durata almeno quadriennale; 
      b) avere riportato una media di almeno  27/30  negli  esami  di
diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale  civile,
diritto commerciale,  diritto  penale,  diritto  processuale  penale,
diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un  punteggio  di
laurea non inferiore a 105/110; 
      c) non avere ancora compiuto i trenta anni di eta'; 
      d) non avere avuto, in precedenza,  accesso  a  un  periodo  di
formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto  mesi
presso la Corte di cassazione,  le  Corti  di  appello,  i  Tribunali
ordinari, la Procura generale presso  la  Corte  di  cassazione,  gli
Uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i  tribunali
di sorveglianza e i tribunali per i minorenni; 
      e) possedere i requisiti di onorabilita'  di  cui  all'art.  4,
comma 2, lettera a) e lettera b), decreto legislativo 13 luglio 2017,
n. 116 (gia' previsti dall'art. 42-ter, comma 2, lettera  g, r.d.  30
gennaio 1941, n. 12), ossia non avere riportato condanne per  delitti
non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. 
    2. I  requisiti  di  cui  al  precedente  comma  dovranno  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda. L'Amministrazione si riserva in ogni momento  di  accertarne
il perdurante possesso da parte di ciascun tirocinante. 
    3. E' onere  del  candidato  comunicare,  a  pena  di  decadenza,
eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato ai sensi del  primo
comma, lettera e), del presente articolo.