Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale; b) avere riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110; c) non avere ancora compiuto i trenta anni di eta'; d) non avere avuto, in precedenza, accesso a un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i Tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli Uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni; e) possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e lettera b), decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (gia' previsti dall'art. 42-ter, comma 2, lettera g, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), ossia non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. 2. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertarne il perdurante possesso da parte di ciascun tirocinante. 3. E' onere del candidato comunicare, a pena di decadenza, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato ai sensi del primo comma, lettera e), del presente articolo.