Art. 3 
 
Criteri di  preferenza  ove  non  sia  possibile  ammettere  tutti  i
                             richiedenti 
 
    1. Ove non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti i
richiedenti  muniti  dei  requisiti  di  cui  all'art.   2,   saranno
applicati, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza: 
      media piu' elevata negli esami indicati all'art. 2, lettera b); 
      punteggio di laurea piu' elevato; 
      minore eta' anagrafica. 
    2. A parita'  dei  requisiti  previsti  dal  primo  comma,  sara'
attribuita preferenza a  coloro  che  abbiano  frequentato  corsi  di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.