Art. 3 Criteri di preferenza ove non sia possibile ammettere tutti i richiedenti 1. Ove non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti i richiedenti muniti dei requisiti di cui all'art. 2, saranno applicati, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza: media piu' elevata negli esami indicati all'art. 2, lettera b); punteggio di laurea piu' elevato; minore eta' anagrafica. 2. A parita' dei requisiti previsti dal primo comma, sara' attribuita preferenza a coloro che abbiano frequentato corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.