Art. 7 Durata e decorrenza del periodo di formazione 1. Il periodo di formazione teorico-pratica ha la durata di diciotto mesi, con decorrenza che verra' successivamente comunicata. I tirocinanti dovranno svolgere attivita' presso gli uffici di assegnazione per un minimo di ottanta ore mensili, che dovranno essere attestate dal Magistrato formatore. 2. Le assenze dei tirocinanti non possono superare la soglia del 20% delle ore di cui al comma 1 del presente articolo.