Art. 7 
 
            Durata e decorrenza del periodo di formazione 
 
    1. Il periodo di  formazione  teorico-pratica  ha  la  durata  di
diciotto mesi, con decorrenza che verra' successivamente  comunicata.
I tirocinanti  dovranno  svolgere  attivita'  presso  gli  uffici  di
assegnazione per un minimo  di  ottanta  ore  mensili,  che  dovranno
essere attestate dal Magistrato formatore. 
    2. Le assenze dei tirocinanti non possono superare la soglia  del
20% delle ore di cui al comma 1 del presente articolo.