Art. 8 
 
         Modalita' di svolgimento del periodo di formazione 
 
    1. I soggetti ammessi al periodo di formazione  saranno  affidati
ad  un  Magistrato  formatore   che   abbia   espresso   la   propria
disponibilita'  ovvero,  qualora   sia   necessario   assicurare   la
continuita' della formazione, a un Magistrato designato  dal  Vertice
dell'ufficio. 
    2.  I  soggetti  di  cui  al  precedente  comma  assisteranno   e
coadiuveranno il Magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'. 
    3. Ai  soggetti  di  cui  al  primo  comma  verranno  fornite  le
dotazioni strumentali  necessarie  per  svolgere  le  attivita'  loro
assegnate.  I  medesimi  soggetti,  in  relazione  ai  compiti   loro
assegnati,  potranno  essere  autorizzati  ad  accedere  ai   sistemi
informatici della Corte dei conti, nonche' alle relative banche  dati
e riceveranno l'assistenza tecnica necessaria. 
    4. L'attivita' dei soggetti ammessi al periodo di  formazione  si
svolgera' sotto la guida e il controllo del Magistrato formatore  cui
saranno  assegnati,  nel  rispetto  degli  obblighi  di  riservatezza
riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite  durante
il periodo di formazione, con obbligo  di  mantenere  il  segreto  su
quanto appreso in ragione della loro attivita' e di  astenersi  dalla
deposizione testimoniale. 
    5. I soggetti ammessi al periodo  di  formazione  potranno  avere
accesso alle attivita' formative organizzate  dalla  Scuola  di  Alta
formazione F. Staderini e alla Biblioteca Antonino de Stefano. 
    6. Il periodo di formazione  di  cui  al  presente  bando  potra'
essere  svolto  contestualmente  ad  altre  attivita',  compreso   il
dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione  di
avvocato o di notaio  e  la  frequenza  dei  corsi  delle  Scuole  di
specializzazione per le professioni  legali,  purche'  con  modalita'
compatibili  con  il  conseguimento  di  un'adeguata  formazione.  Il
tirocinante si impegna a rendere apposita dichiarazione relativa allo
svolgimento delle surrichiamate attivita'. 
    7. Il contestuale svolgimento del tirocinio  per  l'accesso  alla
professione forense non impedisce all'avvocato  presso  il  quale  il
tirocinio si svolge di esercitare l'attivita'  professionale  innanzi
al Magistrato formatore. 
    8. Qualora i soggetti ammessi al periodo di formazione  risultino
iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per
le professioni legali, l'attivita' di formazione presso la Corte  dei
conti sara' condotta in collaborazione con il  Consiglio  dell'Ordine
degli avvocati di riferimento e con il Consiglio  nazionale  forense,
nonche' con le Scuole di specializzazione per le professioni  legali,
secondo le modalita' individuate dal Vertice dell'ufficio. 
    9. I soggetti ammessi al periodo di formazione avranno accesso ai
fascicoli processuali,  parteciperanno  alle  udienze  del  processo,
anche non pubbliche e dinanzi al Collegio,  nonche'  alle  camere  di
consiglio, salvo diversa disposizione del Giudice; non potranno avere
accesso ai fascicoli  relativi  ai  procedimenti  rispetto  ai  quali
versano in conflitto di interessi per conto proprio o di  terzi,  ivi
compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati  dall'Avvocato
presso il quale svolgono contestualmente il tirocinio per la  pratica
forense. 
    10. I soggetti di cui al precedente comma non potranno esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove il tirocinio si svolge,
ne' potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei  gradi
successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono  svolti
dinanzi al Magistrato  formatore  o  assumere  da  costoro  qualsiasi
incarico professionale. 
    11. I soggetti di cui al comma  9  sono  obbligati  a  comunicare
immediatamente al Magistrato formatore eventuali  incompatibilita'  o
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, rispetto  ai
compiti svolti nell'ambito del tirocinio.