Art. 8 Modalita' di svolgimento del periodo di formazione 1. I soggetti ammessi al periodo di formazione saranno affidati ad un Magistrato formatore che abbia espresso la propria disponibilita' ovvero, qualora sia necessario assicurare la continuita' della formazione, a un Magistrato designato dal Vertice dell'ufficio. 2. I soggetti di cui al precedente comma assisteranno e coadiuveranno il Magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'. 3. Ai soggetti di cui al primo comma verranno fornite le dotazioni strumentali necessarie per svolgere le attivita' loro assegnate. I medesimi soggetti, in relazione ai compiti loro assegnati, potranno essere autorizzati ad accedere ai sistemi informatici della Corte dei conti, nonche' alle relative banche dati e riceveranno l'assistenza tecnica necessaria. 4. L'attivita' dei soggetti ammessi al periodo di formazione si svolgera' sotto la guida e il controllo del Magistrato formatore cui saranno assegnati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e di astenersi dalla deposizione testimoniale. 5. I soggetti ammessi al periodo di formazione potranno avere accesso alle attivita' formative organizzate dalla Scuola di Alta formazione F. Staderini e alla Biblioteca Antonino de Stefano. 6. Il periodo di formazione di cui al presente bando potra' essere svolto contestualmente ad altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, purche' con modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il tirocinante si impegna a rendere apposita dichiarazione relativa allo svolgimento delle surrichiamate attivita'. 7. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi al Magistrato formatore. 8. Qualora i soggetti ammessi al periodo di formazione risultino iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali, l'attivita' di formazione presso la Corte dei conti sara' condotta in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di riferimento e con il Consiglio nazionale forense, nonche' con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalita' individuate dal Vertice dell'ufficio. 9. I soggetti ammessi al periodo di formazione avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al Collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo diversa disposizione del Giudice; non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'Avvocato presso il quale svolgono contestualmente il tirocinio per la pratica forense. 10. I soggetti di cui al precedente comma non potranno esercitare attivita' professionale innanzi l'ufficio ove il tirocinio si svolge, ne' potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. 11. I soggetti di cui al comma 9 sono obbligati a comunicare immediatamente al Magistrato formatore eventuali incompatibilita' o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, rispetto ai compiti svolti nell'ambito del tirocinio.