Art. 12 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a): 
      a) valutera' i titoli  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande dai candidati che  abbiano
riportato il giudizio di  idoneita'  a  tutte  le  prove/accertamenti
indicati al precedente art. 6, comma 1; 
      b) attribuira' ai candidati, di  cui  riconoscera'  titolo,  un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli  allegati
«A» e «B». 
    2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalita' di valutazione
dei titoli sara' pubblicato nel sito www.carabinieri.it