Art. 12 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a): a) valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dai candidati che abbiano riportato il giudizio di idoneita' a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente art. 6, comma 1; b) attribuira' ai candidati, di cui riconoscera' titolo, un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati «A» e «B». 2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalita' di valutazione dei titoli sara' pubblicato nel sito www.carabinieri.it