Art. 13 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. I candidati giudicati idonei, al termine di tutte le prove  di
cui al precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione  di  cui
al  precedente  art.  5,  comma  1,  lettera  a),  in  due   distinte
graduatorie finali  di  merito,  le  quali  saranno  formalizzate  al
termine dell'iter concorsuale. 
    2. Le graduatorie,  una  per  ciascuna  delle  categorie  di  cui
all'art. 1, comma 2, saranno formate sommando al punteggio conseguito
nella prova scritta di selezione,  gli  incrementi  previsti  per  le
prove di efficienza fisica, per gli accertamenti psicofisici  [per  i
soli candidati di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera b)], per
la mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli. 
    3.  Ciascuna  graduatoria  finale  di   merito,   formata   dalla
Commissione esaminatrice, sara' approvata con decreto del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, che sara' reso  disponibile,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  candidati,  nel
sito www.carabinieri.it e presso il Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il  pubblico,  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935. 
    4. Fermo restando quanto  indicato  nel  precedente  comma  1,  a
parita' di merito, si applicheranno, in sede  di  approvazione  delle
graduatorie, le vigenti disposizioni in  materia  di  preferenza  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di  preferenza
e' riportato nell'allegato «N» al presente decreto. 
    5. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza del  corso  allievi  carabinieri,  secondo  l'ordine  delle
rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino  a  concorrenza  dei
posti disponibili per ciascuna delle categorie  di  cui  all'art.  1,
comma 2 ed ammessi alla frequenza del 141° corso allievi  carabinieri
che si svolgera' presso i  reparti  di  istruzione  di  assegnazione.
Successivamente potra' essere  ammesso  al  corso,  secondo  l'ordine
delle medesime graduatorie, un numero  di  candidati  idonei  pari  a
quello di eventuali rinunciatari  per  qualsiasi  motivo,  durante  i
primi venti giorni di effettivo corso.