Art. 14 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli da  valutare  ai  fini  indicati  al
comma 1, lettera b), del precedente art. 12, il Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei  carabinieri  potra'  chiedere
alle amministrazioni pubbliche ed  enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
risultante dalla  documentazione  prodotta  dai  candidati  risultati
vincitori del concorso, ai sensi delle disposizioni del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del citato decreto, se dal controllo  di  cui  al
precedente  comma  emergera'  la   falsita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  l'interessato  decade  dai   benefici   eventualmente
conseguiti in virtu' di un provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione  non  veritiera.   Si   precisa,   al   riguardo,   che
l'accertamento della resa  di  dichiarazioni  mendaci  finalizzate  a
trarne un indebito beneficio comporta: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti. 
    4.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale.