Art. 18 
 
                       Presentazione al corso 
 
    1. Il corso allievi  carabinieri  si  terra'  presso  una  scuola
allievi  carabinieri  e  verra'  svolto  secondo  i  programmi  e  le
modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri  e
le disposizioni contenute  nel  regolamento  per  le  scuole  allievi
Carabinieri. 
    2. L'amministrazione ha facolta' di convocare i  vincitori  prima
della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di
incorporamento, ivi  compresa  la  visita  medica  di  controllo  per
accertare se siano ancora  in  possesso  della  prescritta  idoneita'
psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati  al  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita' psico-fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri.  I
provvedimenti di inidoneita' o temporanea  inidoneita',  che  non  si
risolva entro dieci giorni dalla data fissata per  la  presentazione,
sono emessi dall'ufficio sanitario del Centro nazionale di  selezione
e reclutamento e comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio
di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  saranno
sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui  al  precedente  art.
13, da altri candidati idonei. 
    3.  Per  esigenze  organizzative  e   logistiche,   i   vincitori
frequenteranno, unitamente a coloro risultati vincitori del bando  di
«Concorso pubblico, per  esami  e  titoli,  per  il  reclutamento  di
duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma  quadriennale»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 57 in data 20 luglio  2021,  lo
stesso corso di formazione, che potra' essere articolato  secondo  le
modalita' previste nell'art. 18 comma 3 del predetto bando. 
    4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i reparti di istruzione, nella data e con
le modalita' che saranno rese  note  con  avviso,  avente  valore  di
notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  candidati,  che  sara'
pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it e presso  il  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni  con
il pubblico, piazza Bligny, n. 2 - 00197 Roma, numero 06/80982935. 
    5.  All'atto  della  visita  medica  di  controllo  i   candidati
vincitori dovranno consegnare: 
      a) il certificato attestante l'esecuzione  del  ciclo  completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia di eta',  ai  sensi
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In  caso
di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra'  essere  prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)  per  morbillo,
rosolia, parotite e varicella; 
      b) un certificato rilasciato da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
      c)  referto  analitico,  rilasciato  in  data   non   anteriore
a sessanta  giorni  precedenti  la  visita,  attestante  l'esito  del
dosaggio quantitativo  del  glucosio-6-fosfato  deidrogenasi  (G6PD),
eseguito sulle emazie  ed  espresso  in  termini  di  percentuale  di
attivita' enzimatica. 
    I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,  totale  o
parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno  rilasciare  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme  al  modello
riportato nell'allegato «O». 
    6. I candidati vincitori di sesso femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine), effettuato, entro i  cinque  giorni  antecedenti  la
data di presentazione (la data di presentazione non e'  da  calcolare
nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In
caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile. 
    7. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla  scuola
allievi Carabinieri  di  assegnazione  nel  termine  fissato  saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro Nazionale  di
selezione e reclutamento nei termini di cui all'articolo 13, comma  5
entro i primi venti giorni di corso con  altri  candidati  idonei  in
ordine  delle  medesime  graduatorie.  La  Scuola  potra',  comunque,
autorizzare, per comprovati gravi motivi da  preavvisare  tramite  il
Comando  Stazione   carabinieri   competente   per   territorio,   il
differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data  di
inizio del corso. 
    8. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile. 
    9. I candidati  dichiarati  idonei  vincitori  dovranno  altresi'
presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente
al reparto di istruzione di assegnazione  dell'Arma  dei  carabinieri
una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in
allegato «P» dei sottonotati documenti: 
      cittadinanza italiana; 
      godimento dei diritti politici; 
      titolo di studio; 
      stato civile. 
    10. Le dichiarazioni indicate al precedente comma: 
      non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione; 
      dovranno attestare, altresi',  che  gli  interessati  erano  in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso. 
    11. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, all'atto
della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato
in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza. 
    12. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14.