Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera  a)
possono partecipare i cittadini italiani che: 
      siano volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)  in
servizio da almeno un mese continuativo ovvero in rafferma annuale; 
      siano volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale; 
      se  militari  (VFP1/VFP4)  in  servizio,   non   abbiano   gia'
presentato nell'anno 2021 domanda di partecipazione per le riserve di
posti di cui all'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66 previste da altri concorsi indetti per le carriere iniziali  delle
altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare; 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo  anno  di  eta'.  Non  si  applicano  gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
i pubblici impieghi; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   al
successivo comma 3. 
    2. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera  b)
possono partecipare i cittadini italiani che: 
      a) alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3   abbiano   compiuto    il
diciassettesimo anno di eta' e non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'.  Per  coloro  che  abbiano
gia' prestato servizio militare per una  durata  non  inferiore  alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e'  elevato  a  ventotto
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      b) siano in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di  cui  al
successivo comma 3. 
    3. Per entrambe le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1
e 2 possono partecipare coloro che: 
      a) siano in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore  al  diploma  di
istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza  B1
del quadro comune europeo di  riferimento  per  la  conoscenza  delle
lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c)  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      d) se militari (VFP1/VFP4) gia' in servizio alla  data  del  31
dicembre 2020  ovvero  congedati  entro  la  stessa  data,  siano  in
possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      e) se militari (VFP1/VFP4) in  servizio  dal  1°  gennaio  2021
ovvero congedati dopo la stessa data o se candidati partecipanti  per
la categoria di cui all'art. 1, comma 2, let. b), abbiano  conseguito
o siano in grado  di  conseguire,  al  termine  dell'anno  scolastico
2021-2022 il diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado  che
consenta l'accesso alle universita' di cui all'art. 1 della legge  11
dicembre 1969, n. 910  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Il
candidato che ha conseguito il titolo  di  studio  all'estero  dovra'
documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura
prevista dall'art. 38 del decreto legislativo  n.  165/2001,  la  cui
modulistica e'  disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  della
funzione                                                     pubblica
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri 
      f) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      g) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
      h) non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      i) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non  concluso
con sentenza  irrevocabile  di  assoluzione,  perche'  il  fatto  non
sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai
sensi dell'art.  530  del  codice  di  procedura  penale,  non  siano
sottoposti  a  conseguente  procedimento  disciplinare  in  corso  di
definizione; 
      j) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      k)  siano  in   possesso   della   idoneita'   psicofisica   ed
attitudinale  al  servizio  militare  incondizionato,  da   accertare
successivamente con le modalita' di cui agli articoli 9 e 10; 
      l)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      m) non si trovino in situazioni comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 
    4. I requisiti  di  partecipazione,  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto del  Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
utile per la presentazione della domanda indicato al successivo  art.
3 e  mantenuti,  fatta  eccezione  per  l'eta',  fino  alla  data  di
effettiva immissione nel ruolo degli appuntati e  carabinieri,  fermo
restando quanto previsto in tema di esclusioni  dal  successivo  art.
16, nonche' di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a
mente del regolamento per le Scuole allievi carabinieri. 
    5. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.