Art. 6 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: a) prove di efficienza fisica; b) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneita' psicofisica; c) accertamenti attitudinali; d) prova scritta di selezione; e) valutazione dei titoli. 2. I candidati - ad eccezione di quelli di sesso femminile che si siano trovati nella condizione di cui dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e per i quali saranno applicate le disposizioni sulla tutela della maternita', di cui agli articoli 640, commi 1-bis e 1-ter, e 1494, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti obbligatori previsti nel precedente comma 1. In caso contrario, saranno esclusi dal concorso. 3. L'amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.