Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prove di efficienza fisica; 
      b) accertamenti  psicofisici  per  la  verifica  dell'idoneita'
psicofisica; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prova scritta di selezione; 
      e) valutazione dei titoli. 
    2. I candidati - ad eccezione di quelli di sesso femminile che si
siano trovati nella condizione di cui dell'art.  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e per  i
quali  saranno  applicate  le   disposizioni   sulla   tutela   della
maternita', di cui agli articoli 640, commi 1-bis e  1-ter,  e  1494,
commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66 -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito  del  concorso
dovranno  essere  risultati  idonei   in   tutti   gli   accertamenti
obbligatori previsti nel  precedente  comma  1.  In  caso  contrario,
saranno esclusi dal concorso. 
    3. L'amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.