Art. 7 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Le prove  di  efficienza  fisica  saranno  svolte  secondo  le
modalita' e i criteri indicati  nell'allegato  «F»,  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto,  nonche'   osservando   le
disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con
provvedimento dirigenziale del  Direttore  del  Centro  Nazionale  di
Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che saranno  rese
disponibili prima della data di svolgimento della prova  concorsuale,
mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove  di  efficienza  fisica,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 4 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge 34/2020. Non  saranno  previste  riconvocazioni  ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. 
    A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo  e-mail
all'indirizzo  cnsrconccar@pec.carabinieri.it  al   predetto   Centro
nazionale  di  selezione  e   reclutamento,   un'istanza   di   nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
(inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione  al  concorso).   I   candidati   convocati   dovranno
presentarsi  indossando  idonea  tenuta  ginnica  (con  abbigliamento
parapioggia al seguito). 
    3. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del  candidato
agli accertamenti psicofisici e la sua esclusione  dal  concorso.  Il
superamento  di  tutti  gli  esercizi  determinera'  un  giudizio  di
idoneita' alle prove di efficienza fisica,  con  attribuzione  di  un
punteggio incrementale, secondo  le  modalita'  indicate  nel  citato
allegato «F», fino ad un massimo di tre punti, utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di cui all'art. 13. 
    4. All'atto della presentazione alle predette prove  i  candidati
dovranno consegnare i seguenti documenti  in  originale  o  in  copia
conforme: 
      a)  se  ancora  minorenni,  atto  di  assenso  all'arruolamento
volontario di un minore,  secondo  il  modello  in  allegato  «G»  al
presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal  genitore
esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal  tutore,
nonche' la  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  dei/del
sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'amministrazione   dello   Stato,
provvisto  di  fotografia,  in  corso  di   validita'.   La   mancata
presentazione  di  detto  documento  determinera'  l'esclusione   del
candidato minorenne; 
      b) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale o regionale che  esercitano  in  tali  ambiti  in
qualita' di medici specializzati in medicina dello  sport  (oltre  al
certificato in originale o copia conforme, dovra' essere  portata  al
seguito una fotocopia dello  stesso);  la  mancata  presentazione  di
detto documento determinera' l'esclusione del candidato; 
      c) i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei  cinque
giorni)  per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  delle  prove  di
efficienza  fisica;  la  mancata  presentazione  di  detto  documento
determinera' l'esclusione del candidato.