Art. 11 
 
                            Prova teorica 
 
    1. I candidati di tutte le parti,  risultati  idonei  alle  prove
pratiche di cui al precedente art. 10, dovranno sostenere la seguente
prova teorica: 
      un  colloquio  vertente  su  nozioni  relative  alla  struttura
fisico-acustica,  alla  storia  ed  al  repertorio  specifico   dello
strumento per il quale concorrono. Inoltre,  per  i  candidati  delle
prime parti, il colloquio si estendera' anche alla  conoscenza  degli
altri strumenti che compongono la banda e del loro  impiego,  sia  in
banda sia in altri organici strumentali. 
    2. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere  la  prova  teorica  saranno  resi  noti  con  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 
    3. La commissione attribuira' a ciascun candidato un punteggio di
merito fino ad un massimo di 20 punti sulla valutazione  finale.  Non
e' comunque giudicato  idoneo  il  candidato  che  non  raggiunga  il
punteggio di 14. 
    4. Al termine di ogni seduta  della  prova,  nella  sede  d'esame
sara' affisso l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione  dei
voti riportati.