Art. 13 
 
                           Nomina in prova 
 
    I vincitori  del  concorso,  che  risulteranno  in  possesso  dei
prescritti requisiti, saranno assunti con  contratto  individuale  di
lavoro nella qualifica  di  addetto  ai  servizi  generali  Area  1ª,
livello  economico  iniziale,  in  prova,  con  mansioni  generaliste
(profilo A) e di autista (profilo B). 
    Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico previsto dall'art. 39 del  Regolamento  del  personale  del
Consiglio superiore della magistratura per il personale di  posizione
economico-professionale,  addetto  ai  servizi  generali,  Area   1ª,
livello economico iniziale. 
    Il prescritto periodo di prova della durata di due mesi, ai sensi
dell'art. 6, comma 2, del Regolamento del personale  del  C.S.M.,  se
superato,  sara'  computato  come  servizio   di   ruolo   effettivo.
Nell'ipotesi di esito non  favorevole,  il  periodo  di  prova  viene
prorogato fino al doppio della  durata  originaria.  Al  termine  del
secondo periodo, ove l'esito sia  ancora  negativo,  il  rapporto  di
lavoro si  estingue,  previa  delibera  dell'Assemblea  plenaria  del
C.S.M.. In tal caso il dipendente avra' titolo  ad  un'indennita'  di
liquidazione  ragguagliata  ad   un   dodicesimo   degli   emolumenti
retributivi annuali previsti. 
    Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo  di  inizio  del
servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello  in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso. 
    Il vincitore del concorso che,  senza  giustificato  motivo,  non
assuma servizio  entro  il  termine  stabilito,  decade  dal  diritto
all'assunzione.