Art. 14 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali 1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, comma 1, il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura reclutativa, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e l'accertamento dell'idoneita' attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 e' escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it . Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dalla procedura, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 1. 3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.