Art. 14 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso  alla  sede  concorsuale  per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione  del
contagio  da  «COVID-19»  o  che,   per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura reclutativa,
non si  presenta  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere
l'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica    e    l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli
11 e 13 e' escluso  dalla  procedura.  Compatibilmente  con  i  tempi
tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i  presidenti
delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b),  c)  e
d), hanno facolta' - su  istanza  dell'interessato  e,  nei  casi  di
mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di  forza
maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it . 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' escluso dalla  procedura,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 15, comma 1. 
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.