Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso
dei requisiti di cui all'art. 2,  provvede,  tramite  i  reparti  del
Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    2. E' altresi' onere dei candidati: 
      a)  inviare  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it o consegnare o  far  pervenire  al
Centro di reclutamento della Guardia di  finanza,  via  delle  Fiamme
gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno
solare successivo alla data di scadenza del termine di  presentazione
della domanda di partecipazione al  concorso,  pena  l'archiviazione,
idonea documentazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza
del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido  al  servizio,
che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma  1,
lettera l); 
      b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art.
11, consegnare in tale sede, i documenti in carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui  all'allegato
2 e/o di quelli preferenziali richiamati al successivo art. 16, anche
se non indicati nella domanda  di  partecipazione  purche'  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della  stessa.  In
alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la
data   di   effettivo   accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it. In tal  caso,  fa  fede  la  data
riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta  accettazione»  purche'  in
presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta -  entro  la  data  di
effettivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'amministrazione
pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  del  punteggio  maggiorativi  e/o   della
preferenza ovvero presentati  oltre  la  data  di  svolgimento  degli
accertamenti di cui all'art. 11. 
    3. I documenti, incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di reclutamento. 
    4. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.