Art. 6 Documentazione 1. Il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti. 2. E' altresi' onere dei candidati: a) inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it o consegnare o far pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena l'archiviazione, idonea documentazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l); b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art. 11, consegnare in tale sede, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui all'allegato 2 e/o di quelli preferenziali richiamati al successivo art. 16, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di effettivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'amministrazione pubblica che la detiene. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativi e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli accertamenti di cui all'art. 11. 3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data indicata dal Centro di reclutamento. 4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.