Art. 10 
 
                       Accertamento sanitario 
 
    1. I candidati,  previa  sottoscrizione  della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sui  protocolli  vaccinali  previsto  per  il  personale
militare secondo  il  modello  rinvenibile  all'allegato  D,  saranno
sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente  art.  7,
comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario al fine di constatare
il possesso dell'idoneita' al servizio permanente  quale  Maresciallo
del ruolo musicisti della Marina militare. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara'  definita  tenendo
conto sia del vigente elenco delle imperfezioni  e  delle  infermita'
che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle  direttive
tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni  e  infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare  e  criteri  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, approvate con il  decreto  ministeriale  4  giugno
2014 citato nelle premesse. 
    3. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre,
il possesso da parte dei candidati dei seguenti specifici requisiti: 
      a) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita la mancanza,
purche' non associata a malattia parodontale, di un massimo  di  otto
denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali  non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel  computo  dei  denti
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna  protesi  fissa,  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati; 
      b) esito negativo agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso
sistematico di alcool, per l'uso anche saltuario od  occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. 
    4.  La   citata   commissione   medica,   presa   visione   della
documentazione sanitaria  di  cui  al  precedente  art.  10  prodotta
dall'interessato,  disporra'  per  tutti  i  candidati   i   seguenti
accertamenti specialisti e di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) visita psichiatrica; 
      f) valutazione dell'apparato locomotore; 
      g) analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi,  e  barbiturici.  In  caso  di  positivita',
disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i) visita medica generale; 
      j)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale  e/o  richiedere  che
venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche,  risultati
di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio
ecc.). In caso di necessita'  di  esami  radiografici,  il  candidato
dovra'   sottoscrivere    apposita    dichiarazione    di    consenso
all'effettuazione dell'esame stesso. 
    5. La commissione giudichera', altresi',  inidoneo  il  candidato
che: 
      presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti  o
contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile  indice   di
personalita' abnorme (che verra' valutata nel  corso  della  prevista
visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
      non possieda i parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolicamente  attiva
rientranti nei valori limite di cui  all'art.  587  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come  sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera c) del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che  saranno  accertati  con  le
modalita' previste dalla direttiva tecnica dello Stato maggiore della
Difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016,
citata nelle premesse. Questi ultimi  parametri  fisici  non  saranno
accertati  nei  confronti  del  personale  militare  in  servizio  in
possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. 
    6. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun  candidato,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa
vigente, sulla base delle risultanze della visita medica  generale  e
degli accertamenti eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati  in
possesso dei requisiti sopra precisati cui sia  stato  attribuito  il
profilo  minimo  2  in  ciascuna   delle   seguenti   caratteristiche
somato-funzionali: 
      a) psiche (PS); 
      b) costituzione (CO); 
      c) apparato cardio-circolatorio (AC); 
      d) apparato respiratorio (AR); 
      e) apparati vari (AV); 
      f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); 
      g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); 
      h) vista (VS); 
      i) udito (AU). 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. 
    7. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo quale Maresciallo  del  ruolo  musicisti  della  Marina
militare», con l'indicazione del profilo sanitario; 
      «inidoneo quale Maresciallo del ruolo  musicisti  della  Marina
militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio. 
    8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 11. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica,  saranno  giudicati
«inidonei» e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 
    9. I candidati di sesso femminile, in  caso  di  positivita'  del
test di gravidanza, non potranno essere  sottoposti  all'accertamento
sanitario di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), in quanto, ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dall'art. 9, comma 4,
la Direzione generale per il  personale  militare  procedera'  a  una
nuova convocazione in  data  compatibile  con  la  definizione  della
graduatoria di cui al successivo  art.  14.  Se  in  occasione  della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,  la  preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla citata Direzione generale che  escludera'  la  candidata
dal concorso per l'impossibilita' di procedere  all'accertamento  del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.