Art. 8 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera'  in  una
prova scritta e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e
attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. 
    2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i  punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i  quesiti  da  porre  ai  singoli
candidati per ciascuna delle materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 
    3. La prova  scritta  consistera'  in  una  serie  di  domande  a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: 
      Ordinamento   penitenziario,   con   particolare    riferimento
all'organizzazione  degli  istituti  e  servizi  dell'Amministrazione
Penitenziaria. 
    Ragioneria pubblica  e  contabilita'  di  Stato  con  particolare
riferimento ai servizi amministrativo contabili dell'Amministrazione. 
    4.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'Amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    5. Saranno ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30. 
    6. La prova orale vertera'  sulle  materie  oggetto  della  prova
scritta e inoltre sulle seguenti materie: 
      Elementi di economia politica, di scienza delle  finanze  e  di
statistica. 
      Elementi  di  diritto  costituzionale  ed  amministrativo   con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego. 
    7. E' fatto salvo l'utilizzo di strumenti informatici e  digitali
per lo  svolgimento  della  prova  scritta  e,  facoltativamente,  lo
svolgimento  in  video  conferenza  della  prova  orale,   garantendo
comunque l'adozione  di  soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la
pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la  sicurezza  delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della  normativa
in materia di protezione dei dati personali. 
    8. La prova scritta si svolgera'  nel  luogo  e  nelle  date  che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'  pubblicato
sul sito ufficiale del  Ministero  della  Giustizia,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    9. L'esito della prova scritta e l'indicazione della data in  cui
dovra' essere sostenuta la prova orale,  saranno  pubblicati,  almeno
venti giorni prima della stessa, nella scheda di sintesi del concorso
presente  sul  sito  ufficiale  del  Ministero  della   Giustizia   -
www.giustizia.it -, con valore di notifica a tutti gli effetti. 
    10. La prova orale si intende  superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30. 
    11. I candidati ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per  l'assunzione  e  dovranno  presentarsi  nel
luogo e nei  giorni  indicati  nel  provvedimento  di  cui  al  comma
precedente. 
    12. I candidati che non si presenteranno nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso.