Art. 8 Prove di esame 1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera' in una prova scritta e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. 2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 3. La prova scritta consistera' in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: Ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all'organizzazione degli istituti e servizi dell'Amministrazione Penitenziaria. Ragioneria pubblica e contabilita' di Stato con particolare riferimento ai servizi amministrativo contabili dell'Amministrazione. 4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 5. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30. 6. La prova orale vertera' sulle materie oggetto della prova scritta e inoltre sulle seguenti materie: Elementi di economia politica, di scienza delle finanze e di statistica. Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego. 7. E' fatto salvo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento della prova scritta e, facoltativamente, lo svolgimento in video conferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 8. La prova scritta si svolgera' nel luogo e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, con valore di notifica a tutti gli effetti. 9. L'esito della prova scritta e l'indicazione della data in cui dovra' essere sostenuta la prova orale, saranno pubblicati, almeno venti giorni prima della stessa, nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia - www.giustizia.it -, con valore di notifica a tutti gli effetti. 10. La prova orale si intende superata se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno 21/30. 11. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente. 12. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.