Art. 4 Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e' pubblicato l'avviso con l'indicazione della data di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nonche' sui siti degli uffici scolastici regionali, del calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, e delle relative modalita' di svolgimento. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero, nonche' sui siti degli Uffici scolastici regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati e' comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del Ministero dell'istruzione e degli uffici scolastici regionali. 2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale, della certificazione verde COVID 19 e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nel calendario di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 3. La vigilanza durante la prova e' affidata dall'Ufficio scolastico Regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall'USR sul cui territorio si svolge la prova. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilita' previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza. 5. In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. 6. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle prove orali e, ove previste, delle prove pratiche, predisponendo per queste ultime il numero di sessioni anche in relazione alle possibilita' logistiche di svolgimento delle stesse. 7. Le prove scritte, orali e pratiche del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.