Art. 6 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Le commissioni giudicatrici  procedono  alla  valutazione  dei
titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove
orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art.  3,  comma  10,
del  presente  decreto.   Ai   titoli   accademici,   scientifici   e
professionali  di  cui  all'Allegato  B  al  decreto  ministeriale  9
novembre  2021,  n.  326,  viene  attribuito  il  punteggio   massimo
complessivo di 50 punti.