Art. 15 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso  alla  sede  concorsuale  per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione  del
contagio  da  «COVID-19»  o  che,   per   cause   non   riconducibili
all'amministrazione che  ha  indetto  i  predetti  concorsi,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento
dell'idoneita'    psico-fisica,     l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale e le prove  d'esame,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli 11, 13 e 14, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso. 
    Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici  di  espletamento   delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 7, comma 1, lettere b), c),  ed  e),  hanno  facolta'  -  su
istanza  dell'interessato  e,  nei  casi  di  mancata  presentazione,
esclusivamente per documentate cause di forza  maggiore,  ovvero,  se
militare in servizio della  Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del
reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze
di servizio  -  di  anticipare  o  posticipare  la  convocazione  dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti  e'  escluso  dal  concorso,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 16, comma 1. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.