Art. 16 
 
Rinvio dei candidati in conseguenza di  misure  di  contenimento  del
                             «COVID-19» 
 
    1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica,  i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito  delle  misure  di
contenimento del «COVID-19»,  a  una  o  piu'  prove  o  accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma  2,  sono  rinviati  su  istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti  nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali  misure
ove saranno previste le medesime figure professionali (esecutori  e/o
archivista) per le quali hanno presentato domanda di partecipazione. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsobanda2022@pec.gdf.it e corredata  da  scansione  fronte-retro
del documento di riconoscimento. 
    2. Le eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nella  graduatoria
finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati.