Art. 16 Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del «COVID-19» 1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a una o piu' prove o accertamenti concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure ove saranno previste le medesime figure professionali (esecutori e/o archivista) per le quali hanno presentato domanda di partecipazione. L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento. 2. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.