Art. 18 Ammissione alla banda musicale della Guardia di finanza dei vincitori dei concorsi 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi e' attribuito il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati perdono eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti. 2. La nomina decorre, a ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. 3. All'atto dell'ammissione alla banda musicale e, comunque, prima della firma dell'atto di incorporamento, i vincitori non appartenenti alla Guardia di finanza sono sottoposti alla visita medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f), al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' fisica. La stessa puo', nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, avvalendosi delle strutture del Centro di reclutamento. 4. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono esclusi dal concorso. 5. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive amministrazioni e consegnare alla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, copia: a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata; b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti. Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 6. Per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei trenta giorni dall'ammissione alla banda musicale, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori dei concorsi altri concorrenti idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validita'. 7. Con il grado di cui al precedente comma 1, gli esecutori e l'archivista sono sottoposti a un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante i quali prestano servizio nella banda musicale della Guardia di finanza e seguono un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico-professionale della durata di novanta giorni. I militari gia' appartenenti al predetto complesso bandistico non sono avviati a tale ultimo corso. 8. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 7 e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 9. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con determinazione del Comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 10. L'esecutore o l'archivista riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza, se non gia' appartenente al Corpo. Se gia' appartenente alla Guardia di finanza, e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito, continuando a prestare ivi servizio. 11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.