Art. 18 
 
                   Ammissione alla banda musicale 
         della Guardia di finanza dei vincitori dei concorsi 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi  e'  attribuito
il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati
perdono eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti. 
    2.  La  nomina  decorre,  a  ogni   effetto,   dalla   data   del
provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento  stesso
non indichi una decorrenza diversa. 
    3. All'atto dell'ammissione  alla  banda  musicale  e,  comunque,
prima della  firma  dell'atto  di  incorporamento,  i  vincitori  non
appartenenti alla Guardia di  finanza  sono  sottoposti  alla  visita
medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui  all'art.
7, comma  1,  lettera  f),  al  fine  di  accertare  il  mantenimento
dell'idoneita' fisica. La stessa puo', nell'espletamento  dei  propri
lavori, disporre l'esecuzione di  tutti  gli  accertamenti  ritenuti,
eventualmente, necessari per  una  migliore  valutazione  del  quadro
clinico dell'aspirante, avvalendosi delle  strutture  del  Centro  di
reclutamento. 
    4. I candidati non idonei alla visita medica  di  controllo  sono
esclusi dal concorso. 
    5. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o  di  polizia
devono  essere  collocati   in   congedo/dimessi   dalle   rispettive
amministrazioni e consegnare alla Scuola ispettori  e  sovrintendenti
della Guardia di finanza, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali,  graduati  o  personale  di
qualifiche corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    6. Per ricoprire i posti resisi comunque disponibili  nei  trenta
giorni  dall'ammissione  alla  banda  musicale,  tra  i   concorrenti
precedentemente  dichiarati   vincitori,   con   determinazione   del
Comandante generale della Guardia di  finanza  o  dell'autorita'  dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori  dei  concorsi
altri concorrenti idonei nell'ordine  delle  rispettive  graduatorie.
Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito  di
rinunce  o  decadenze,  le  relative  graduatorie  cessano  di  avere
validita'. 
    7. Con il grado di cui al precedente comma  1,  gli  esecutori  e
l'archivista sono sottoposti a un periodo di prova, per la durata  di
sei mesi, durante i quali  prestano  servizio  nella  banda  musicale
della Guardia di finanza e seguono un  corso  di  istruzione  per  la
formazione militare e tecnico-professionale della durata  di  novanta
giorni. I militari gia' appartenenti al predetto complesso bandistico
non sono avviati a tale ultimo corso. 
    8. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma  7  e  i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con  determinazione
del Comandante generale della Guardia di finanza. 
    9. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con
determinazione del Comandante generale o dell'autorita' dal  medesimo
delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio  nella
banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al  complesso
delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 
    10.  L'esecutore  o  l'archivista  riconosciuto  non  idoneo   e'
congedato  senza  diritto  ad  alcuna  indennita'  o  trattamento  di
quiescenza, se non gia' appartenente al Corpo. Se  gia'  appartenente
alla Guardia di finanza, e'  reintegrato  nel  grado  precedentemente
rivestito, continuando a prestare ivi servizio. 
    11. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.