Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi 1. Possono partecipare ai concorsi: a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza che: 1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, superato il giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di eta'; 2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 4) non risultino, alla data di immissione nella banda musicale del Corpo della guardia di finanza, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); 6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa; 7) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza; 8) non siano stati giudicati non idonei a prestare servizio nel complesso bandistico della Guardia di finanza; b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno del compimento del quarantesimo anno di eta'. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio; 2) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo; 3) godano dei diritti civili e politici; 4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo; 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 6) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati, in quell'occasione o successivamente a essa e, qualora riformati, abbiano conseguito la revisione, da parte delle competenti autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; 7) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; 8) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 9) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 10) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 11) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza; 12) non siano stati giudicati non idonei a prestare servizio nel complesso bandistico della Guardia di finanza. 2. Tutti i candidati devono inoltre possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, i seguenti titoli di studio: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle universita' statali o legalmente riconosciute; b) se partecipante ai concorsi per esecutori, diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79; c) se concorrente per il concorso per archivista, compimento inferiore di composizione o uno dei sottoelencati diplomi accademici di I livello di: 1) strumentazione e composizione per orchestra di fiati; 2) composizione; 3) direzione d'orchestra di fiati; 4) direzione d'orchestra. I titoli sub b) e c) devono essere conseguiti in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 3. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e alla data di immissione nella banda musicale del Corpo della guardia di finanza. 4. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti autorita': a) Capo di Stato maggiore del Comando interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; b) Comandante regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; c) Sottocapo di Stato maggiore e Capi reparto del Comando generale relativamente al personale in forza alle rispettive articolazioni. Per il personale in forza alle articolazioni del Comando generale di diretta collaborazione del Comandante generale, del Comandante in seconda e del Capo di Stato maggiore, il giudizio e' espresso dai rispettivi Capi ufficio; d) Comandante del Quartier generale, Comandante del Centro informatico amministrativo nazionale, Comandante del Centro logistico, Comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione, Comandante del reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del Centro navale e Comandante del Centro di aviazione, relativamente al personale dipendente.