Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi 
 
    1. Possono partecipare ai concorsi: 
      a) i militari in servizio nel Corpo della  guardia  di  finanza
che: 
        1) non abbiano, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  superato  il
giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di eta'; 
        2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
        3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati  non
idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se  dichiarati  non
idonei al grado  superiore,  abbiano  successivamente  conseguito  un
giudizio di  idoneita'  e  siano  trascorsi  almeno  due  anni  dalla
dichiarazione di non idoneita'; 
        4)  non  risultino,  alla  data  di  immissione  nella  banda
musicale del Corpo della guardia di finanza,  imputati  o  condannati
ovvero non  abbiano  ottenuto  l'applicazione  della  pena  ai  sensi
dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne'
siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        5) non siano sottoposti a  un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); 
        6) non siano sospesi dal servizio o  dall'impiego  ovvero  in
aspettativa; 
        7) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
        8) non siano stati giudicati non idonei a  prestare  servizio
nel complesso bandistico della Guardia di finanza; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
        1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
diciottesimo anno di eta'  e  non  abbiano  superato  il  giorno  del
compimento del quarantesimo anno di eta'. Tale limite e'  elevato  di
cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio; 
        2) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo; 
        3) godano dei diritti civili e politici; 
        4)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito
di  procedimento  disciplinare  ovvero  prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di
polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine al  volo  o
alla vita di bordo; 
        5) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        6) qualora gia' sottoposti alla visita  di  leva,  non  siano
stati riformati, in  quell'occasione  o  successivamente  a  essa  e,
qualora riformati, abbiano conseguito la revisione,  da  parte  delle
competenti autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; 
        7) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        8)  alla  data  dell'effettivo  incorporamento,   non   siano
imputati,  non  siano   stati   condannati   ne'   abbiano   ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di  procedura
penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti  a
misure di prevenzione; 
        9) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 
        10) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
        11) non siano gia' stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
        12) non siano stati giudicati non idonei a prestare  servizio
nel complesso bandistico della Guardia di finanza. 
    2. Tutti i candidati  devono  inoltre  possedere,  alla  data  di
scadenza del termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  cui
all'art. 3, comma 1, i seguenti titoli di studio: 
      a) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che
consenta l'iscrizione a corsi di laurea  previsti  dalle  universita'
statali o legalmente riconosciute; 
      b) se partecipante ai concorsi  per  esecutori,  diploma  nello
strumento per il quale si concorre o per strumento  affine,  come  da
tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79; 
      c) se concorrente per il concorso  per  archivista,  compimento
inferiore di composizione o uno dei sottoelencati diplomi  accademici
di I livello di: 
        1) strumentazione e composizione per orchestra di fiati; 
        2) composizione; 
        3) direzione d'orchestra di fiati; 
        4) direzione d'orchestra. 
    I titoli sub b) e c) devono essere conseguiti in un conservatorio
di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 
    3. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e  alla  data
di immissione  nella  banda  musicale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza. 
    4. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
numero 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art.  10,
comma 3, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  dalle
seguenti autorita': 
      a)  Capo  di  Stato  maggiore  del  Comando  interregionale  (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
      b)  Comandante  regionale  (o  equiparato),  relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
      c) Sottocapo di Stato  maggiore  e  Capi  reparto  del  Comando
generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  articolazioni  del
Comando generale di diretta collaborazione del  Comandante  generale,
del Comandante in seconda e del Capo di Stato maggiore,  il  giudizio
e' espresso dai rispettivi Capi ufficio; 
      d) Comandante del  Quartier  generale,  Comandante  del  Centro
informatico   amministrativo   nazionale,   Comandante   del   Centro
logistico, Comandante del Reparto  tecnico  logistico  amministrativo
degli  istituti  di  istruzione,  Comandante  del   reparto   tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del  Centro
navale  e  Comandante  del  Centro  di  aviazione,  relativamente  al
personale dipendente.