Art. 20 
 
Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove dei concorsi sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove dei concorsi, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari  per
i giorni strettamente necessari. La rimanente  licenza  straordinaria
per esami, fino  alla  concorrenza  di  giorni  trenta,  puo'  essere
concessa per la preparazione alle prove d'esame di cui  all'art.  14.
Per i militari frequentatori di corso, le  assenze  maturate  per  la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini  del  calcolo
dei periodi massimi di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo  le
disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo  restando
il  tetto  massimo  di  quarantacinque  giorni   annui   di   licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si presenti alle  prove  d'esame,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso, e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  dei  concorsi  spetta  il
rimborso spese di viaggio sostenute per  raggiungere  la  sede  della
banda musicale della Guardia  di  finanza,  secondo  le  disposizioni
vigenti.