Art. 11 
 
                       Accertamento sanitario 
 
    1. I candidati,  previa  sottoscrizione  della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sui protocolli  vaccinali  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato D, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui
al precedente art. 7, comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario
al  fine  di  constatare  il  possesso  dell'idoneita'  al   servizio
permanente quale maresciallo  del  ruolo  musicisti  dell'Aeronautica
militare. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara'  definita  tenendo
conto sia del vigente elenco delle imperfezioni  e  delle  infermita'
che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle  direttive
tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni  e  infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare  e  criteri  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, approvate con il  decreto  Ministeriale  4  giugno
2014 citato nelle premesse. 
    3. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, accertati con  le  modalita'  riportate  nella
direttiva tecnica emanata  dall'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare citata in premessa. La verifica dei parametri correlati alla
massa corporea non sara' effettuata per i candidati in servizio nelle
Forze armate. 
    4.  La   citata   commissione   medica,   presa   visione   della
documentazione sanitaria  di  cui  al  precedente  art.  10  prodotta
dall'interessato, sottoporra' i candidati a: 
      per i soli candidati di sesso femminile: test di gravidanza. In
caso di accertato stato di gravidanza non si potra'  in  nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  di  cui  al  successivo  alinea  e  si
applichera' quanto previsto dal comma 8 del presente articolo; 
      per tutti i candidati, tranne quelli per cui ricorre il caso di
cui al precedente alinea,  l'effettuazione  del  seguente  protocollo
diagnostico: 
        a) visita cardiologica con E.C.G.; 
        b) visita oculistica; 
        c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        d) visita psichiatrica; 
        e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
        f) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        g) accertamenti volti alla verifica per l'abuso di alcool; 
        h) visita  medica  generale:  in  tale  sede  la  commissione
giudichera' inidoneo il  candidato  che  presenti  tatuaggi  e  altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura  comunque  sanitaria,  se  lesivi  del  decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare  di  cui
al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche; 
        i) ogni ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun  candidato,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa
vigente, sulla base delle risultanze della visita medica  generale  e
degli accertamenti eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati  ai
quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo: 
      a) psiche (PS) 2; 
      b) costituzione (CO) 2; 
      c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
      d) apparato respiratorio (AR) 2; 
      e) apparati vari (AV) 2; 
      f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
      g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
      h) vista (VS) 2; 
      i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. 
    6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti  dell'Aeronautica
militare», con l'indicazione del profilo sanitario; 
      «inidoneo    quale    maresciallo    del    ruolo     musicisti
dell'Aeronautica  militare»,  con  l'indicazione   della   causa   di
inidoneita'. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio. 
    7. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica,  saranno  giudicati
«inidonei» e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 
    8. Le concorrenti che si trovano in stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli  accertamenti  previsti  sono  ammesse
d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta',  a
svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte,
se  il  suddetto  stato  di  temporaneo  impedimento  cessa  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria. Fermo restando il numero  delle  assunzioni  annualmente
autorizzate, le  candidate  rinviate,  risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.