Art. 11 Accertamento sanitario 1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sui protocolli vaccinali secondo il modello di cui all'allegato D, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneita' al servizio permanente quale maresciallo del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare. 2. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara' definita tenendo conto sia del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto Ministeriale 4 giugno 2014 citato nelle premesse. 3. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita' militare citata in premessa. La verifica dei parametri correlati alla massa corporea non sara' effettuata per i candidati in servizio nelle Forze armate. 4. La citata commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria di cui al precedente art. 10 prodotta dall'interessato, sottoporra' i candidati a: per i soli candidati di sesso femminile: test di gravidanza. In caso di accertato stato di gravidanza non si potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al successivo alinea e si applichera' quanto previsto dal comma 8 del presente articolo; per tutti i candidati, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui al precedente alinea, l'effettuazione del seguente protocollo diagnostico: a) visita cardiologica con E.C.G.; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; d) visita psichiatrica; e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); f) analisi completa delle urine con esame del sedimento; g) accertamenti volti alla verifica per l'abuso di alcool; h) visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche; i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo: a) psiche (PS) 2; b) costituzione (CO) 2; c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; d) apparato respiratorio (AR) 2; e) apparati vari (AV) 2; f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; h) vista (VS) 2; i) udito (AU) 2. Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata del corso. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. 6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare», con l'indicazione del profilo sanitario; «inidoneo quale maresciallo del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. 7. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati «inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 8. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti previsti sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate, risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.