Art. 12 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente  art.  11,
comma 7, saranno sottoposti, a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale
inteso a verificare il possesso del requisito attitudinale necessario
per  l'espletamento  delle  funzioni  quale  maresciallo  del   ruolo
musicisti dell'Aeronautica militare.  L'accertamento  sara'  condotto
con i criteri stabiliti nell'allegato  F  della  direttiva  CSAM  201
edizione 2020, recante:  «Protocollo  accertamenti  psicoattitudinali
dei candidati quali componenti la banda musicale». 
    2. L'accertamento consistera' nella valutazione: 
      dell'efficienza  intellettiva,  mediante  la   somministrazione
individuale (o collettiva)  di  uno  o  piu'  test  intellettivi  e/o
attitudinali; 
      psicoattitudinale, mediante un colloquio individuale, integrato
dalle  risultanze  di  eventuali  questionari  di  personalita';   la
commissione  potra'  predisporre  l'effettuazione   di   un   secondo
colloquio di approfondimento. 
    3.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. 
    Sara'  giudicato  non  idoneo  ed  escluso  contestualmente   dal
concorso il candidato che si  trovi  almeno  in  una  delle  seguenti
condizioni: 
      nella prova di efficienza  intellettiva,  abbia  conseguito  un
punteggio totale inferiore a 3/10; 
      nel giudizio psicoattitudinale, abbia riportato una valutazione
inferiore a 3/10; 
      nella valutazione complessiva (somma dei punteggi  della  prova
di efficienza intellettiva e del giudizio  psicoattitudinale),  abbia
conseguito un punteggio totale inferiore a 9/20. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio. 
    Il  giudizio  di  inidoneita',  comunicato  seduta  stante   agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.