Art. 13 
 
               Prove pratiche di esecuzione e teoriche 
 
    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  sanitario  e  a
quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore  di
notifica a tutti gli effetti,  consultabile  nell'area  pubblica  del
portale, nonche' nei siti www.difesa.it  e  www.aeronautica.difesa.it
per  sostenere  le  prove   pratiche   e   teoriche   da   effettuare
distintamente per ogni posto per il quale  si  concorre,  di  seguito
indicate: 
      a) per tutti i candidati: 
        1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre,  di
uno dei due brani estratto a sorte dal  candidato  e  dei  due  studi
obbligatori rispettivamente indicati nell'elenco in allegato H; 
        2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti  dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre; 
        3)  nozioni  inerenti  alla  storia,  all'organologia  e   al
repertorio dello strumento per il quale  si  concorre  e/o  strumenti
considerati affini secondo l'allegato A del bando; 
      b) per i soli candidati delle prime e delle seconde parti: 
        1) nozioni  inerenti  alla  formazione  e  all'organizzazione
degli organici d'insieme, dalla piccola banda fino alla grande  banda
da concerto e agli ensemble per strumenti a fiato e percussione. 
      c) per i soli candidati delle prime parti: 
        1) esecuzione, nell'insieme  della  banda  musicale,  con  lo
strumento per il quale si concorre, di uno o piu' brani a prima vista
scelti dalla commissione esaminatrice. 
    I candidati orchestrali  della  banda  musicale  dell'Aeronautica
militare eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra
Forza armata. 
    2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al  quale  hanno
chiesto  di  partecipare  utilizzando  esclusivamente  gli  strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. 
    3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto  sommando
quello  delle  singole  prove  diviso  per  il  numero  delle   prove
sostenute. 
    Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio
medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e le seconde  parti
e non inferiore a 49 se concorre per le terze parti. 
    Sara',  comunque,  giudicato  inidoneo  il  candidato   che   non
raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49. 
    4. Il candidato che non si  presentera'  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove, sara' considerato  rinunciatario  ed  escluso
dal concorso.