Art. 7 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice; b) commissione per l'accertamento sanitario; c) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un generale dell'Aeronautica in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) il maestro direttore della banda musicale dell'Aeronautica militare o della banda musicale di altra Forza armata o corpo di Polizia, membro; c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 3. La commissione per l'accertamento sanitario di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale superiore medico dell'Aeronautica militare, presidente; b) due ufficiali medici dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a capitano, o grado corrispondente, membri; c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare appartenente al ruolo marescialli senza diritto di voto, segretario. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare, presidente; b) due ufficiali con qualifica di perito in materia di selezione attitudinale o specialisti in selezione attitudinale o psicologi, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare appartenente al ruolo marescialli senza diritto di voto, segretario. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale.