Art. 9 Prova di preselezione 1. L'Amministrazione della difesa, in presenza di un rilevante numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far svolgere la prova di preselezione. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nell'allegato C. 2. Sara' cura della Direzione generale per il personale militare comunicare a ciascun candidato la data dell'eventuale effettuazione della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando.