Art. 18 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'art. 7, comma 1, lettera b), e consiste in: 
      a) un esame di storia ed educazione civica (durata  massima  15
minuti); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti). 
    2. I programmi riportati in allegato  7,  relativi  alle  singole
materie, sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte,
vertono gli esami. 
    3. Le sottocommissioni di cui al  comma  1  assegnano  a  ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero  a  venti
ventesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito
si ottiene sommando i punti  attribuiti  dai  singoli  esaminatori  e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    4. Al termine di  ogni  seduta,  le  competenti  sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del
voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal  Presidente
e da un membro, e' reso  noto,  nel  medesimo  giorno,  ai  candidati
ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema
di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19»,  a
modalita'  telematiche.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato a ogni candidato. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punto di merito non inferiore a dieci ventesimi. 
    6. I concorrenti che riportano un punto  di  merito  inferiore  a
dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.