Art. 25 
 
     Mancata presentazione al corso e differimento del candidato 
 
    1. Il vincitore del concorso che,  per  cause  non  riconducibili
all'amministrazione, non si presenti presso  la  Scuola  Ispettori  e
Sovrintendenti nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  l'espletamento
delle procedure propedeutiche all'avvio al  corso  di  formazione  e'
considerato rinunciatario. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della  Guardia  di
finanza,  tramite   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
aq0230000p@pec.gdf.it - sono  valutati  a  giudizio  discrezionale  e
insindacabile  del  citato   Comandante   che   puo'   differire   la
presentazione del candidato  in  altra  data.  I  giorni  di  assenza
maturati, a eccezione di quelli effettuati  per  motivi  connessi  al
fenomeno epidemiologico da «COVID-19», sono computati ai  fini  della
proposta di rinvio d'autorita' dal  corso,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate  agli  interessati  a  cura  della  Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti della Guardia di finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva.