Art. 11 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati convocati ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6  o  7,
esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 10,
comma 2, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici  a  cura
di una commissione nominata con decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza,  composta  da  un  primo
dirigente medico, che la presiede,  e  da  quattro  funzionari  della
carriera dei medici di Polizia con qualifica non superiore  a  medico
superiore. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o
da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile  dell'interno
con qualifica equiparata, in servizio presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di
laboratorio. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  predetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un  valido  documento  di  riconoscimento  e
consegnare,  a  pena  di  esclusione  dal   concorso,   la   seguente
documentazione sanitaria, recante  data  non  anteriore  a  tre  mesi
rispetto a quella della presentazione: 
      a) certificato  anamnestico,  come  da  facsimile  allegato  al
presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui  all'art.
25, comma 4, della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
modificazioni, e dall'interessato, con particolare  riferimento  alle
infermita' pregresse o attuali  elencate  nel  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 198  del  2003.  In  proposito  il  candidato  potra'
produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti  utili  ai  fini
della valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita  cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N.  con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1. esame emocromocitometrico con formula; 
        2. esame chimico e microscopico delle urine; 
        3. creatininemia; 
        4. gamma GT; 
        5. glicemia; 
        6. GOT (AST); 
        7. GPT (ALT); 
        8. HbsAg; 
        9. Anti HbsAg; 
        10. Anti Hbc; 
        11. Anti HCV; 
        12. uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7-quinquies,  del
decreto  legislativo  29   maggio   2017,   n.   95,   e   successive
modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto  esteriore  dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura  o  contenuto,  risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque  non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia  di
Stato, nonche' l'uso, anche  saltuario  od  occasionale  di  sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool  attuali
o pregressi e tutte  le  altre  imperfezioni  e  infermita'  elencate
nell'art. 6 e nella  tabella  1  allegata  al  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 198 del 2003. 
    7. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  pubblica
sicurezza. 
    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora  stabiliti  per   i   suddetti   accertamenti   psico-fisici
s'intenderanno esclusi di  diritto  dal  concorso,  ad  eccezione  di
coloro  che,  per   gravi   e   documentati   motivi,   siano   stati
impossibilitati. Questi  ultimi  candidati  saranno  ammessi  ad  una
seduta  appositamente  fissata  dalla  commissione,  nell'ambito  del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi.