Art. 14 Prova scritta - disposizioni generali 1. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste nella stesura di un elaborato vertente su una o piu' delle seguenti materie: a) profilo infermiere: scienze infermieristiche generali e cliniche; anatomia e fisiologia umana; patologia generale; b) profilo prevenzione sui luoghi di lavoro: prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e norme di diritto del lavoro; igiene degli alimenti e delle bevande e in ambito di sanita' pubblica e veterinaria; c) profilo riabilitazione motoria: anatomia, fisiologia e patologia della funzione motoria; prevenzione, cura e riabilitazione della funzione motoria; tecniche riabilitative manuali e strumentali; d) profilo neurofisiopatologia: anatomia, fisiologia e patologia delle strutture nervose umane; tecniche di diagnostica neurologica ed elettrofisiologia e relative strumentazioni; tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative; e) profilo radiologia medica: anatomia, fisiologia e patologia umane; tecniche radiologiche; sorgenti di radiazioni ionizzanti, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica nucleare; radioprotezione; f) profilo audiometria: fisiologia ed anatomia dell'orecchio e della funzione uditiva e vestibolare umana; patologie del sistema uditivo e vestibolare; impiego dei dispositivi e delle strumentazioni per l'esecuzione delle prove non invasive psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare; g) profilo laboratorio analisi: principi di chimica; elementi di biochimica; tecniche delle analisi biomediche e delle indagini diagnostiche di laboratorio. 2. Durante il suo svolgimento, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo. Non e' permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi', portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullita', con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. 4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 5. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 6. La commissione esaminatrice o, nei casi di cui all'art. 53, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129 del 2005, il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale i candidati che nella prova scritta riportano una votazione non inferiore a sei decimi (6/10).