Art. 14 
 
                Prova scritta - disposizioni generali 
 
    1. La prova scritta, della durata massima di  sei  ore,  consiste
nella stesura di un elaborato vertente su una o piu'  delle  seguenti
materie: 
      a) profilo  infermiere:  scienze  infermieristiche  generali  e
cliniche; anatomia e fisiologia umana; patologia generale; 
      b) profilo prevenzione sui luoghi di lavoro: prevenzione  degli
infortuni e delle malattie  professionali  e  norme  di  diritto  del
lavoro; igiene degli alimenti e delle bevande e in ambito di  sanita'
pubblica e veterinaria; 
      c)  profilo  riabilitazione  motoria:  anatomia,  fisiologia  e
patologia della funzione motoria; prevenzione, cura e  riabilitazione
della funzione motoria; tecniche riabilitative manuali e strumentali; 
      d)  profilo   neurofisiopatologia:   anatomia,   fisiologia   e
patologia delle strutture  nervose  umane;  tecniche  di  diagnostica
neurologica ed elettrofisiologia e relative strumentazioni;  tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative; 
      e) profilo radiologia medica: anatomia, fisiologia e  patologia
umane; tecniche radiologiche; sorgenti di radiazioni  ionizzanti,  di
energie  termiche,  ultrasoniche  di  risonanza  magnetica  nucleare;
radioprotezione; 
      f) profilo audiometria: fisiologia ed anatomia dell'orecchio  e
della funzione uditiva e vestibolare  umana;  patologie  del  sistema
uditivo e vestibolare; impiego dei dispositivi e delle strumentazioni
per  l'esecuzione  delle  prove  non  invasive   psico-acustiche   ed
elettrofisiologiche di valutazione e misura  del  sistema  uditivo  e
vestibolare; 
      g) profilo laboratorio analisi: principi di  chimica;  elementi
di biochimica; tecniche delle analisi  biomediche  e  delle  indagini
diagnostiche di laboratorio. 
    2. Durante il suo svolgimento, i candidati possono  consultare  i
codici, le leggi ed i decreti, senza note ne' richiami  dottrinali  o
giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che  siano  stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.  Non  e'
permesso ai candidati comunicare verbalmente o per  iscritto,  oppure
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli  incaricati  della
vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre,
non e' consentito usare telefoni cellulari,  portare  apparati  radio
ricetrasmittenti,   calcolatrici,   e   qualsiasi   altro   strumento
elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi',  portare
al seguito  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,  pubblicazioni  di
qualsiasi genere. 
    3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di  nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di
un componente  della  commissione  esaminatrice  o  del  Comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o
che, comunque, abbia copiato in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i  candidati
coinvolti. 
    6. La commissione esaminatrice o, nei casi di  cui  all'art.  53,
comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129  del  2005,  il
Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui  al
presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti.  La  mancata
esclusione all'atto della prova non  preclude  che  l'esclusione  sia
disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 
    7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale  i
candidati  che  nella  prova  scritta  riportano  una  votazione  non
inferiore a sei decimi (6/10).