Art. 18 Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori 1. Espletate le prove d'esame e compiuta la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice elabora tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali, redigendole sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto conseguito nella prova orale e del punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 2. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 3. Le graduatorie del concorso e le dichiarazioni dei vincitori tengono conto delle riserve dei posti previste dal presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori, da inserirsi altresi' un'unica graduatoria finale comprensiva di tutti i vincitori, secondo il punteggio riportato. 5. Il decreto di cui al comma 4 e' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti.