Art. 18 
 
     Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Espletate le prove  d'esame  e  compiuta  la  valutazione  dei
titoli, la commissione  esaminatrice  elabora  tante  graduatorie  di
merito quanti sono i profili professionali,  redigendole  sulla  base
della votazione complessiva conseguita  da  ciascun  candidato,  data
dalla  somma  del  voto  riportato  nella  prova  scritta,  del  voto
conseguito  nella  prova  orale  e  del  punteggio   ottenuto   nella
valutazione degli eventuali titoli. 
    2. A parita' di merito,  l'appartenenza  alla  Polizia  di  Stato
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
    3. Le graduatorie del concorso e le dichiarazioni  dei  vincitori
tengono conto delle riserve dei posti previste  dal  presente  bando,
nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
    4. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie  di  merito  e  sono
dichiarati i vincitori, da inserirsi  altresi'  un'unica  graduatoria
finale  comprensiva  di  tutti  i  vincitori,  secondo  il  punteggio
riportato. 
    5. Il decreto di cui al  comma  4  e'  pubblicato  sul  sito  web
istituzionale  www.poliziadistato.it  con   avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti
gli effetti.