Art. 19 
 
                           Corso iniziale 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
allievi vice ispettori tecnici e avviati a frequentare  il  corso  di
formazione di cui agli articoli 25-bis, commi 8, 8-bis e 9, e 25-ter,
commi 4 e 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 337, nel testo vigente il giorno  precedente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge
n. 121 del 1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
    3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto  e'
effettuata secondo le modalita' di cui agli  articoli  25-bis,  comma
10, e 25-ter, comma  6,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 337 del 1982, nel testo vigente  il  giorno  precedente
alla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  n.  95  del
2017. 
    4. I candidati dichiarati vincitori dei posti  riservati  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), una volta superati gli esami  finali
del predetto corso di formazione, avranno in assegnazione, come prima
sede di servizio, uffici della Provincia autonoma di  Bolzano  o  che
comunque abbiano competenza su detta Provincia autonoma.