Art. 19 Corso iniziale 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati allievi vice ispettori tecnici e avviati a frequentare il corso di formazione di cui agli articoli 25-bis, commi 8, 8-bis e 9, e 25-ter, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. 2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto e' effettuata secondo le modalita' di cui agli articoli 25-bis, comma 10, e 25-ter, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. 4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, avranno in assegnazione, come prima sede di servizio, uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta Provincia autonoma.