Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta  previste  dall'art.  26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il 28° anno di eta'.  Quest'ultimo  limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite  di
eta' per il personale appartenente ai ruoli della  Polizia  di  Stato
con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del
bando. Per gli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione  civile
dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso,  e'
di trentatre' anni; 
      e) possesso dell'idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno n. 198  del  2003  e  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale
della Polizia di Stato deve essere in possesso della  sola  idoneita'
attitudinale.  I  requisiti   di   idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale si considerano in possesso dei candidati  esclusivamente
qualora sussistenti integralmente al momento  dello  svolgimento  dei
rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un
momento successivo all'espletamento dei rispettivi  accertamenti  non
rileva ai fini dell'idoneita'; 
      f) possesso della laurea,  conseguita  presso  una  Universita'
della Repubblica italiana o un  Istituto  d'istruzione  universitaria
equiparato,  afferente  alle  seguenti  classi  (inclusi   i   titoli
equiparati o equipollenti): 
        1) profilo infermiere: professioni sanitarie infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica (L/SNT-1) -  professione  sanitaria
«infermiere»; 
        2) profilo prevenzione  sui  luoghi  di  lavoro:  professioni
sanitarie  della  prevenzione  (L/SNT-4)  -   professione   sanitaria
«tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»; 
        3)  profilo  riabilitazione  motoria:  professioni  sanitarie
della    riabilitazione    (L/SNT-2)    -    professione    sanitaria
«fisioterapista»; 
        4)   profilo   neurofisiopatologia:   professioni   sanitarie
tecniche   (L/SNT-3)   -   professione    sanitaria    «tecnico    di
neurofisiopatologia»; 
        5) profilo radiologia medica: professioni sanitarie  tecniche
(L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di radiologia medica»; 
        6)  profilo  audiometria:  professioni   sanitarie   tecniche
(L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico audiometrista»; 
        7)  profilo  laboratorio   analisi:   professioni   sanitarie
tecniche (L/SNT-3) - professione sanitaria  «tecnico  di  laboratorio
biomedico»; 
      g) possesso dell'abilitazione all'esercizio  della  professione
pertinente al profilo professionale prescelto,  eccetto  i  candidati
con iscrizione ai sensi della lettera h) avvenuta  al  termine  delle
procedure di equivalenza di cui all'art. 4 della  legge  26  febbraio
1999, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni; 
      h) iscrizione  all'albo  professionale  pertinente  al  profilo
professionale prescelto. 
    2. Il possesso del titolo di studio di cui al  comma  1,  lettera
f),  non  e'  richiesto  ai  candidati  iscritti  al  relativo   albo
professionale  in  base  a  titoli  e  abilitazioni  previsti   dalla
normativa previgente a quella che ha introdotto il predetto titolo di
studio. 
    3. In assorbimento dei titoli di studio rispettivamente  previsti
per ciascun profilo professionale dal comma 1, lettera  f),  accedono
al concorso anche  i  candidati  in  possesso  di  laurea  magistrale
conseguita negli ambiti professionali rispettivamente  corrispondenti
presso una  Universita'  della  Repubblica  italiana  o  un  Istituto
d'istruzione universitaria equiparato (inclusi i titoli equiparati  o
equipollenti). 
    4. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    5. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni
dell'art. 94 del medesimo decreto. 
    6. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,   ad
eccezione  del  possesso   dell'iscrizione   all'albo   professionale
previsto dal comma 1, lettera h), che puo'  essere  conseguita  entro
l'inizio del prescritto  corso  di  formazione.  I  requisiti  devono
essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite  di  eta'
di cui al comma 1,  lettera  d),  sino  al  termine  della  procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 
    7. I controlli relativi ai titoli indicati  tra  i  requisiti  di
ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia'  assoggettati  ai
controlli a campione svolti durante  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali,  sono  effettuati  entro  la  data  di  conclusione  del
prescritto corso di formazione. Essi  sono  svolti  dalle  competenti
articolazioni dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza,  anche
mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione  oggetto
delle  dichiarazioni.  La  decadenza   dall'impiego   con   efficacia
retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della  mancata  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei  controlli,
con decreto  del  Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale  della
pubblica  sicurezza,  ferma  restando  la   responsabilita'   penale.
L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito  della
condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  al
servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di pubblico impiego e  la  veridicita'  delle  dichiarazioni
rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita'  penale,  il
candidato  decade  dai  benefici   conseguiti   in   virtu'   di   un
provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione
non veritiera. 
    8.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.