Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) non aver compiuto il 28° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' di trentatre' anni; e) possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale della Polizia di Stato deve essere in possesso della sola idoneita' attitudinale. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'; f) possesso della laurea, conseguita presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto d'istruzione universitaria equiparato, afferente alle seguenti classi (inclusi i titoli equiparati o equipollenti): 1) profilo infermiere: professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L/SNT-1) - professione sanitaria «infermiere»; 2) profilo prevenzione sui luoghi di lavoro: professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT-4) - professione sanitaria «tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»; 3) profilo riabilitazione motoria: professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT-2) - professione sanitaria «fisioterapista»; 4) profilo neurofisiopatologia: professioni sanitarie tecniche (L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di neurofisiopatologia»; 5) profilo radiologia medica: professioni sanitarie tecniche (L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di radiologia medica»; 6) profilo audiometria: professioni sanitarie tecniche (L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico audiometrista»; 7) profilo laboratorio analisi: professioni sanitarie tecniche (L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di laboratorio biomedico»; g) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione pertinente al profilo professionale prescelto, eccetto i candidati con iscrizione ai sensi della lettera h) avvenuta al termine delle procedure di equivalenza di cui all'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni; h) iscrizione all'albo professionale pertinente al profilo professionale prescelto. 2. Il possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera f), non e' richiesto ai candidati iscritti al relativo albo professionale in base a titoli e abilitazioni previsti dalla normativa previgente a quella che ha introdotto il predetto titolo di studio. 3. In assorbimento dei titoli di studio rispettivamente previsti per ciascun profilo professionale dal comma 1, lettera f), accedono al concorso anche i candidati in possesso di laurea magistrale conseguita negli ambiti professionali rispettivamente corrispondenti presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto d'istruzione universitaria equiparato (inclusi i titoli equiparati o equipollenti). 4. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni dell'art. 94 del medesimo decreto. 6. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione del possesso dell'iscrizione all'albo professionale previsto dal comma 1, lettera h), che puo' essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta' di cui al comma 1, lettera d), sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 7. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. Essi sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 8. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.