Art. 9 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito,  sono  effettuati
con idonea strumentazione  automatica,  utilizzando  procedimenti  ed
apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   commissione
esaminatrice forma, per ciascuno dei profili professionali per cui si
e' svolta, la graduatoria della prova  preselettiva  sulla  base  dei
punteggi  attribuiti  ai  questionari  contenenti  le  risposte   dei
candidati. 
    3. La graduatoria e' pubblicata in forma integrale ed anonima sul
sito   web    istituzionale    www.poliziadistato.it,    mentre    la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
e'  visionabile  nell'area  personale  riservata  all'indirizzo   web
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    4. La graduatoria  della  prova  preselettiva  e'  approvata  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza    e    pubblicata    sul    sito     web     istituzionale
www.poliziadistato.it ed e'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    5. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva,  sara'  convocato  agli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali un numero complessivo di candidati non superiore a dieci
volte  il  numero  totale  dei  posti  banditi  per  ciascun  profilo
professionale, nonche', in soprannumero, ogni interessato  che  abbia
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro  i  limiti
dell'aliquota  predetta,  salve  le  diverse  determinazioni  di  cui
all'art. 6, comma 2. 
    6. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei  durante  la
fase degli accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  prescritti  si
prospettasse  insufficiente  ad  assicurare  la  partecipazione  alla
successiva prova scritta di un numero di  candidati  pari  a  quattro
volte il numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione  potra'
convocare ai suddetti accertamenti ulteriori  aliquote  di  candidati
che hanno  sostenuto  la  prova  preselettiva,  rispettando  l'ordine
decrescente della graduatoria. 
    7. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati  saranno  convocati  agli  accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali previsti, con le modalita' pubblicate sul  sito,  sempre
fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2.