Art. 9 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
    A conclusione delle  prove  di  esame  e  della  valutazione  dei
titoli, la commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito
sulla base  delle  risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  le
votazioni  conseguite  nelle  prove  motorio-attitudinali   e   nella
valutazione dei titoli. 
    Sulla  base  di  tale  graduatoria  l'amministrazione  redige  la
graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in  caso  di  parita'
nella graduatoria di merito, dei  titoli  di  preferenza  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I predetti  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  al
termine di scadenza stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di partecipazione. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso; non sono, altresi', valutati i titoli  di
preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
nel  presente  bando  di  concorso   ovvero   che   siano   pervenuti
all'amministrazione  dopo  la  scadenza  del  termine  stabilito  nel
presente bando. 
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di  cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di  preferenza,
devono  produrre,  ad  integrazione  della   domanda,   dichiarazioni
sostitutive,  comprensive  degli  elementi  indispensabili   per   lo
svolgimento  delle  verifiche  necessarie,  redatte  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. 
    Tali dichiarazioni sostitutive potranno essere trasmesse, con  le
modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive  modificazioni
attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da  inviare
all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre
il termine perentorio di quindici  giorni,  che  decorre  dal  giorno
successivo a quello in cui  i  candidati  hanno  sostenuto  le  prove
motorio-attitudinali. A tal fine fara' fede la data di invio  on-line
per l'inoltro a mezzo posta certificata.