Art. 3 
 
      Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 
 
    1.  Alla  selezione  sono  ammessi  a  partecipare  i   dirigenti
scolastici  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative   italiane
statali, assunti con contratto a tempo  indeterminato,  che  all'atto
della domanda abbiano maturato, dopo il periodo di prova, un servizio
effettivamente  prestato   di   almeno   tre   anni   in   territorio
metropolitano  nel  ruolo  di  appartenenza.  Non  si  valuta  l'anno
scolastico in corso. 
    2. Non sono ammessi alla selezione coloro che: 
      a.  nell'arco  della  sola  carriera  di  dirigente  scolastico
abbiano gia' svolto piu' di un mandato all'estero anche se  inferiore
o pari a sei  anni,  inclusi  gli  anni  in  cui  abbia  avuto  luogo
l'effettiva assunzione in servizio; 
      b. abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque un mandato superiore a sei anni; 
      c. non possano assicurare una  permanenza  all'estero  per  sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.  Di  anno
in anno,  in  occasione  dell'individuazione  dei  candidati  per  la
destinazione  all'estero,  saranno  successivamente  depennati  dalla
graduatoria  coloro  che  non  potranno  assicurare   la   permanenza
all'estero per i successivi sei anni; 
      d. prestino attualmente  servizio  all'estero,  in  quanto  non
sarebbe garantito  il  sessennio  in  territorio  nazionale  previsto
dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo.