Art. 10 
 
        Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica 
 
    1. Nel caso in cui la prova  preselettiva  abbia  luogo,  saranno
convocati  alla  prova  di  efficienza   fisica   e   ai   successivi
accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali  i  candidati   indicati
dall'art. 9, comma 5. 
    2. I candidati appartenenti ai ruoli del personale della  Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia sosterranno  unicamente  gli
accertamenti attitudinali previsti. 
    3. La prova di efficienza fisica e gli accertamenti  psico-fisici
non saranno sostenuti dai  candidati  che  li  hanno  gia'  superati,
nell'ambito di altre procedure concorsuali  per  l'accesso  ai  ruoli
della Polizia di Stato, nei dodici mesi antecedenti la data di inizio
delle convocazioni di cui al comma 1. 
    4. La sede e le modalita' di convocazione saranno pubblicate  sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno  quindici  giorni
prima.