Art. 10 Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica 1. Nel caso in cui la prova preselettiva abbia luogo, saranno convocati alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali i candidati indicati dall'art. 9, comma 5. 2. I candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti. 3. La prova di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici non saranno sostenuti dai candidati che li hanno gia' superati, nell'ambito di altre procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, nei dodici mesi antecedenti la data di inizio delle convocazioni di cui al comma 1. 4. La sede e le modalita' di convocazione saranno pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno quindici giorni prima.