Art. 11 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera c), presso il Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  all'accertamento  del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato quale
ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo  tecnico  -  logistico
dell'Arma dei carabinieri. 
    2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  accertata  con
le modalita' previste dall'art. 582 del decreto del Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche  approvate
con decreto ministeriale del 4 giugno 2014,  citate  nelle  premesse,
per l'accertamento delle imperfezioni e  delle  infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonche'
secondo  le  disposizioni  contenute  in  apposite  norme   tecniche,
approvate con provvedimento del direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento emanante in applicazione dell'art. 2,  comma
1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato nelle
premessa. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della
data di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per  tutti  i  concorrenti.  L'accertamento  dell'idoneita'
sara' eseguito in ragione delle condizioni del  soggetto  al  momento
della visita. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora  stabiliti  per  gli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali sara' considerato rinunciatario e, quindi,  escluso  dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza  maggiore,  ferme  restando  le  salvaguardie
previste per gli eventi di cui  al  precedente  art.  1,  comma  6  e
all'art. 259, comma 4  del  decreto-legge  n.  34/2020.  Non  saranno
previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti  interessati  al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'amministrazione della difesa ai quali gli  stessi  hanno
chiesto di partecipare e di quelli che non siano  in  possesso,  alla
data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e  referti
di cui al  comma  4  del  presente  articolo  in  ragione  dei  tempi
necessari per il rilascio di tali documenti  da  parte  di  strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il  Servizio  sanitario
nazionale,  in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. A tal fine gli interessati dovranno
far  pervenire  al  predetto  Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento,       a       mezzo        e-mail        (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e
festivi  esclusi)  a  quello  di  prevista  presentazione,   inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta  compatibilmente  con  il  periodo  di   svolgimento   degli
accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo  e-mail  inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda
di partecipazione al concorso. 
    4.  I  concorrenti   dovranno   presentarsi   agli   accertamenti
psico-fisici  indossando  una  tuta  ginnica,  muniti  dei   seguenti
documenti,  in  originale  o  in  copia  con  originale  in  visione,
rilasciati  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi   da   quella   di
presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; 
      b) referto attestante la ricerca dei seguenti  markers  virali:
HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV; 
      c) certificato, compilato  in  ogni  sua  parte  e  in  maniera
conforme al modello riportato nell'allegato C, che costituisce  parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia, di cui all'art. 25 della legge  23  dicembre  1978  n.  833,
attestante lo stato di salute, 
      d) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  effettuato  entro  i  cinque   giorni
antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e'
da calcolare nel computo dei cinque giorni) di cui al precedente art.
10, comma 3; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata  alla
verifica della morfologia, di masse atipiche,  reperti  patologici  o
malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale, in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento, in data non anteriore  a  sei  mesi
dalla data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici; 
      e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto  rilasciato  dalle  infermerie  competenti  (se  militari  in
servizio); 
      f) elettrocardiogramma refertato; 
      g) esame audiometrico tonale (la prova deve  essere  effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  e  8000
Hz); 
      h) esami ematochimici: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        esame delle urine standard e del sedimento. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione  anche  di
uno solo dei suddetti  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  fatta
eccezione di quello di  cui  alla  lettera  a)  del  presente  comma,
comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici  e,  quindi,
dal concorso. 
    5. La  commissione  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  c)
disporra' per tutti i concorrenti  le  visite  specialistiche  e  gli
accertamenti sottoelencati: 
      a) visita cardiologica; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica; 
      e) visita psichiatrica (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle
prove somministrate in aula); 
      f) analisi completa delle urine, anche finalizzate alla ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali
anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,   barbiturici    e
benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul
medesimo  campione  del  test  di  conferma   (gascromatografia   con
spettrometria  di  massa).  I  candidati   dovranno   rilasciare   la
dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami; 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h) visita medica generale; 
      i) visita ginecologica; 
      j)  ogni  ulteriore  indagine  clinico  -   specialistica,   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico  -
legale. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato D, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    6. Per le concorrenti  che  si  trovano  in  accertato  stato  di
gravidanza, si applicano le disposizioni di cui  al  precedente  art.
10, comma 3. 
    7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: 
      a) per i  concorrenti  in  servizio  permanente  nell'Arma  dei
carabinieri,   l'assenza   di   infermita'   invalidanti   in    atto
incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in  materia
di idoneita' psico-fisica; 
      b) il possesso del seguente profilo  sanitario  minimo:  psiche
(PS) 1; costituzione (CO)  3;  apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;
apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati  vari  (AV)   2   apparato
locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore  inferiore  (LI)  2;
apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3; 
      c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore  a  4/10  nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile   con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e  l'astigmatismo
miopico,  a  cinque  diottrie  per  l'ipermetropia  e  l'astigmatismo
ipermetropico e a quattro diottrie per l'astigmatismo misto anche  in
un solo occhio; campo visivo, senso  cromatico  e  motilita'  oculare
normali; 
      d) parametri fisici relativi alla composizione corporea,  forza
muscolare  e  massa  metabolicamente  attiva  rientranti  nei  limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertato secondo  le  modalita'  previste  dalla  direttiva  tecnica
dell'Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  citati   nelle
premesse. Tale accertamento non sara' effettuato  nei  confronti  dei
militari in servizio. 
    8. Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione,  i
concorrenti: 
      a) militari in servizio permanente e in possesso dell'idoneita'
al servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata
la presenza di malattie invalidanti in atto; 
      b) in possesso di  un  profilo  sanitario  inferiore  a  quello
indicato al precedente comma 7, lettera b); 
      c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al  precedente
comma 7, lettera d); 
      d) che risultino affetti da: 
        imperfezioni e infermita' contemplate nella direttiva tecnica
riguardante,  tra  l'altro,  l'accertamento  delle   imperfezioni   e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare,  di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e  successive  modifiche  e
integrazioni, citato nelle premesse; 
        positivita' agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera  militare
o civile; 
        malattie o lesioni  per  le  quali  sono  previsti  tempi  di
recupero  dello  stato  di   salute   e   dei   requisiti   necessari
incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio  alla
frequenza del corso; 
        tutte le imperfezioni e le infermita' non  contemplate  nelle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale  in  servizio  permanente
del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri; 
      e) la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudichera'
altresi'  inidoneo  il  candidato  che  presenti  tatuaggi  o   altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura  comunque  sanitaria,  se  lesivi  del  decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare  di  cui
al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal  presente  bando
di concorso. Il regolamento e le norme tecniche  discendenti  saranno
pubblicate sul sito http://carabinieri.it 
    9. I concorrenti che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a  cura  della  stessa  commissione
medica per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'  fisica.
Costoro, per esigenze  organizzative,  potranno  essere  ammessi  con
riserva a sostenere le ulteriori  prove  concorsuali.  I  concorrenti
che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato  la
prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati. 
    10.  Il  giudizio  riportato  al   termine   degli   accertamenti
psico-fisici,  che  sara'   comunicato   per   iscritto   a   ciascun
concorrente,  e'  definitivo.  Pertanto,  i   concorrenti   giudicati
inidonei  non  saranno   ammessi   a   sostenere   gli   accertamenti
attitudinali.