Art. 2 
 
    L'art. 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0463356 del
19 ottobre 2021, e' cosi' modificato: 
      «1.  Non  saranno  prese  in  considerazione  e  comporteranno,
pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: 
        a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti
di partecipazione; 
        b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da  quella  indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
      2.  Il  4°  Ufficio  della  DIPMA  e'   delegato   dalla   DGPM
all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei  requisiti
di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli relativi: 
        al possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  e
all'efficienza fisica; 
        agli accertamenti diagnostici  per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
      3. Il 4° Ufficio della DIPMA e' delegato, altresi', dalla  DGPM
allo  svolgimento  delle  operazioni  inerenti   l'accertamento   dei
requisiti previsti dall'art. 2 nei limiti specificati dal  precedente
punto 2 e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento,  tranne
quelle relative alla verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2,  comma  1,  lettere  g),  h),  e  i)  e  dell'assenza  di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,  nonche'
quelle concernenti il comma 1 del presente articolo. 
      Il  4°  Ufficio  della  DIPMA  provvedera'  alla  notifica   ai
candidati dei provvedimenti di esclusione  o  mancata  ammissione  di
propria competenza. 
      4. La commissione di cui all'allegato B, comma  1,  lettera  b)
provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
        inidonei agli accertamenti psico-fisici; 
        positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di  alcool
e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
        privi della documentazione sanitaria  in  originale  o  copia
conforme richiesta dal successivo art. 10 del bando. 
      5. La commissione di cui all'allegato B, comma  1,  lettera  c)
provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore
d'impiego «VFP 1 ordinari»: 
        all'attivita' sportiva agonistica ovvero privi  del  relativo
certificato medico, in base  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del
presente bando; 
        agli accertamenti attitudinali; 
        alle prove di efficienza fisica; 
        se  concorrente  di  sesso  femminile,  privi   del   referto
attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine effettuato entro i  cinque  giorni  antecedenti  alla  data  di
presentazione (la data di  presentazione  non  e'  da  calcolare  nel
computo dei cinque giorni) per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza
delle prove di efficienza fisica. 
      6. La commissione di cui all'allegato B, comma  1,  lettera  d)
provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore
d'impiego "COMOS (STOS/Incursori)": 
        agli accertamenti attitudinali specifici; 
        alle prove di efficienza fisica specifiche; 
        inidonei all'attivita' sportiva agonistica ovvero  privi  del
relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art.  11
del presente bando. 
      7. La commissione di cui all'allegato B, comma  1,  lettera  e)
provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore
d'impiego "COMOS (STOS/Incursori)": 
        agli accertamenti psico-fisici specifici. 
      8. Il 4° Ufficio della  DIPMA  provvedera'  alla  verifica  del
contenuto  delle  dichiarazioni  rese  dai  candidati  nelle  domande
relativamente  ai  titoli  di  merito   rilasciati   dalla   pubblica
amministrazione nonche' alla  verifica  dei  titoli  di  merito,  non
rilasciati  dalla  pubblica  amministrazione,  ritenuti  conformi  ai
titoli indicati nell'art. 9 (specificati nell'allegato A del presente
bando) e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il
corrispondente punteggio di merito. 
      Il 4° Ufficio della DIPMA segnalera' alla DGPM i candidati  che
a seguito della predetta verifica presentino difformita'  tra  quanto
dichiarato nella domanda di  partecipazione  e  le  risultanze  della
verifica stessa. 
      9.  Qualora   in   sede   di   accertamento   dei   titoli   di
merito/riserva/preferenza,   anche   successivi,   o   in   caso   di
autodichiarazioni, si riscontrino difformita'  tra  le  dichiarazioni
rese dai  candidati  nella  domanda  di  partecipazione  e  i  titoli
effettivamente  posseduti,  la  DGPM,   in   coordinamento   con   la
commissione  valutatrice,  decurtera'  il   relativo   punteggio   di
merito/condizione   di   riserva   posti/preferenza   per    definire
l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base  dei
titoli   effettivamente   posseduti.   In   caso   di    collocamento
dell'interessato in posizione non piu'  utile  nelle  graduatorie  di
merito previste dall'art.  9  del  presente  bando  di  reclutamento,
verra' adottato, nei confronti  dello  stesso,  il  provvedimento  di
esclusione dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti  successivi
all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio
dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione  non  piu'
utile nella graduatoria di merito prevista dall'art. 9  del  presente
bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso  il
provvedimento di annullamento  della  ferma  prefissata  di  un  anno
nell'Aeronautica militare. 
      La DGPM potra' determinarsi provvedendo,  per  i  casi  in  cui
emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta  incensurabile,
alle previste comunicazioni all'autorita' giudiziaria  competente  ai
sensi dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di  procedura
penale ed, eventualmente, emanare il provvedimento di  esclusione  se
non ancora incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata  di
un anno se gia' incorporato. 
      10. I candidati che, a seguito di accertamenti  successivi  dei
contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi  nelle  domande,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla  ferma
prefissata di un anno anche se gia' incorporati da parte della DGPM e
saranno  segnalati  all'autorita'  giudiziaria  competente  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di procedura penale. 
      11. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento  di
VFP 1, se in possesso dei  requisiti  richiesti,  possono  presentare
domanda per il presente bando. 
      I  candidati  nei  cui   confronti   e'   stato   adottato   il
provvedimento  di  esclusione/decadenza,  potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto - ai  sensi  della  normativa  vigente  -  il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  sessanta
e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento.».