Art. 7 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 2, e' effettuata dalla commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessari per la valutazione. 3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di tre punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione. 4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 2, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 5. Le graduatorie finali di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.