Art. 7 
 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 2, e'  effettuata  dalla  commissione
esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali,  dopo
lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei  soli  candidati
che hanno superato la stessa. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli
di cui il candidato richiede la valutazione devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della  domanda  di
cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di  tutte
le informazioni necessari per la valutazione. 
    3.  Ai  titoli  di  studio  e'  attribuito  un   valore   massimo
complessivo di tre punti sulla base dei seguenti criteri: 
      1  punto  per  ogni   laurea,   diploma   di   laurea,   laurea
specialistica, laurea magistrale; 
      0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 
      0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 
      1 punto per ogni dottorato di ricerca; 
      0,75 punti per ogni diploma di specializzazione. 
    4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente  art.
6, la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice  concorso
di cui all'art. 1, comma 2, la relativa graduatoria finale di merito,
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun  candidato
nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 
    5. Le graduatorie finali di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.