Art. 7 Adempimenti del Collegio Nazionale 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, anche per il tramite dei Collegi locali, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento, comunica, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, al Ministero dell'istruzione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it il numero dei candidati in possesso dei requisiti, ammessi a sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda; Entro e non oltre ulteriori trenta giorni, successivi agli anzidetti quaranta giorni, il suddetto Collegio nazionale comunica al Ministero dell'istruzione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. Il Collegio Nazionale provvede a formare detto elenco previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base delle attestazioni dei Collegi locali di cui all'art. 12, comma 4, del regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: il cognome e il nome; il luogo e la data di nascita; il titolo di studio; il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva al giorno antecedente la prova d'esame. 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza. 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza, tramite le modalita' di cui sopra. 5. Ogni collegio/ordine territoriale il giorno dell'insediamento della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione degli eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della commissione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami stessi (art. 4, comma 4, della presente ordinanza).