Art. 3 Calendario, sede e prova d'esame 1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato consistono, per la sessione 2022, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalita' a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato: 15 novembre 2022, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal regolamento dei rispettivi ordini nazionali; 16 novembre 2022, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare; 17 novembre 2022, ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami; 22 novembre 2022, ore 8,30: inizio della prova orale. 2. La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati, garantendo la sostenibilita' e tenuta del sistema, nonche' l'assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio/Collegio nazionale. 4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla tabella B allegata alla presente ordinanza, nonche' su argomenti inerenti all'indirizzo specifico/specializzazione del candidato e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilita' richieste per lo specifico profilo professionale. 5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati non meno di cinque candidati al giorno per almeno cinque giorni a settimana, ove possibile. 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessita' della sollecita conclusione della sessione d'esami (art. 11, comma 7 del regolamento). 7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla sessione di esami.