Art. 4 Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, al Collegio di appartenenza, il quale provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza. 2. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui al precedente comma 1 secondo una delle seguenti modalita': a) tramite posta elettronica certificata - Pec: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della Pec; b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 5. A norma dell'art. 12 del regolamento le Commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le Commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento della prova eventualmente gia' sostenuta e l'esclusione degli interessati dagli esami.