Art. 2 
 
      Riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
 
    1. Per effetto di quanto stabilito all'art. 1,  sono  riaperti  i
termini per la partecipazione al concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di complessive trecentoquattro unita' di  personale  non
dirigenziale,  a  tempo  indeterminato,   da   inquadrare   nell'area
funzionale III, posizione economica F1, vari  profili  professionali,
dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione,  adottato  con
decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
n.  59  del  27  luglio   2021),   come   modificato   dal   presente
provvedimento. 
    2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per  via
telematica, attraverso il  sistema  pubblico  di  identita'  digitale
(SPID),  compilando  l'apposito  modulo  elettronico  presente  sulla
piattaforma        digitale        disponibile         all'indirizzo:
https://reclutamento.istruzione.it  -_raggiungibile  anche  dal  sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione. Per la partecipazione al
concorso, il candidato deve essere in possesso  di  un  indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. 
    3.  I   candidati   possono   presentare   istanza   on-line   di
partecipazione al concorso, mediante il sistema di cui  al  comma  2,
entro le ore 12,00 del 5 maggio 2022. Sono  accettate  esclusivamente
ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine. 
    4.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere  del  termine  ultimo  per  la  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    5. La presentazione della domanda per via telematica  costituisce
modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura,  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
    6. E' possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad
uno soltanto tra i profili professionali indicati all'art. 1, comma 1
del bando. 
    7. I candidati affetti da patologie limitatrici della  autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova   scritta,   da    personale    individuato    dal    Ministero
dell'istruzione. 
    8. Il candidato  con  disabilita'  o  con  diagnosi  di  disturbi
specifici di apprendimento (DSA) deve specificare, nella  domanda  di
partecipazione al concorso, la  richiesta  di  ausili,  della  misura
dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei  tempi  aggiuntivi
necessari, di cui  intende  beneficiare  in  funzione  della  propria
esigenza,  la  quale  dovra'  essere  opportunamente  documentata  ed
esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da  equivalente  struttura
pubblica.  L'adozione  delle  richiamate  misure  sara'   determinata
secondo le modalita' indicate all'art. 1,  comma  3.c)  del  presente
provvedimento. 
    9. Il mancato inoltro della documentazione richiesta, nei tempi e
secondo le modalita' di cui al  succitato  art.  1,  comma  3.c)  del
presente  provvedimento,  non  consentira'   all'amministrazione   di
organizzarsi  per  tempo  e  di  fornire  adeguatamente  l'assistenza
richiesta. 
    10.  Le  situazioni  di  disabilita'  o  le   diagnosi   di   DSA
sopravvenute  e  accertate  successivamente  alla  data  di  scadenza
prevista al comma 3 del presente articolo, che  potrebbero  prevedere
la concessione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi,  dovranno  essere
adeguatamente documentate con le  stesse  modalita'  sopraindicate  e
tempestivamente comunicate entro un congruo termine antecedente  allo
svolgimento della  prova;  tali  richieste  saranno  sottoposte  alla
valutazione di ciascuna commissione esaminatrice. 
    11. Per le richieste di supporto legate alla  compilazione  della
domanda ed alla procedura selettiva, il candidato dovra'  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page della piattaforma di cui al comma
2 del presente articolo. 
    12. Le richieste pervenute  in  modalita'  differenti  da  quella
sopra indicata non potranno essere prese in considerazione. 
    13. Sono fatte salve le domande  di  partecipazione  regolarmente
presentate alla data di scadenza del termine  previsto  dall'art.  5,
comma 3, del bando.  Coloro  che,  alla  predetta  data,  hanno  gia'
inviato  la  candidatura,  possono  comunicare   all'amministrazione,
utilizzando  le  apposite  funzionalita'  della  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 1, del bando, eventuali  variazioni  dell'indirizzo
di posta elettronica (PEC e PEO) nonche' dell'indirizzo di  residenza
e/o di domicilio che siano  intervenute  successivamente  all'inoltro
della  domanda.  Con  le  stesse  modalita',  il   candidato   potra'
comunicare l'eventuale presenza di una diagnosi di disturbi specifici
di apprendimento (DSA), secondo quanto prescritto dall'art. 1,  comma
3.c)  del  presente  provvedimento.  Non  saranno   in   alcun   modo
modificabili  i  dati  concernenti  i  requisiti  di  ammissione   al
concorso, di cui all'art. 3 del bando, nonche'  i  dati  relativi  ai
titoli di preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 ed  all'art.  1,
comma 3, del bando. La domanda presa in considerazione  sara'  quella
come da ultimo integrata. 
    14. Resta  fermo  che  i  requisiti  di  partecipazione,  di  cui
all'art. 3 del bando, devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda previsto dall'art.  5,
comma 3, del bando.