IL SOPRINTENDENTE dell'Opificio delle pietre dure Visti: Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» e in particolare l'art. 142 che vieta la contemporanea iscrizione ad un corso universitario; La legge 20 gennaio 1992, n. 57 «Istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze»; Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni «Regolamento recante norme per lo svolgimento di pubblici concorsi»; La legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali» e in particolare l'art. 9 che ribadisce l'operativita' delle Scuole di alta formazione e di studio; Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182; Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dell'amministrazione digitale»; Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni «Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Disposizioni in materia di organizzazione dell'Opificio delle pietre dure di Firenze» nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento; Il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, attuativo dell'art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, recante il «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori (Omissis...)»; Il D. Interm. 26 maggio 2009, n. 87, attuativo dell'art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, recante il «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro (Omissis...)»; Il D. Interm. MiBAC-MIUR 30 dicembre 2010 n. 302, istitutivo del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali»; Il D. Interm. 2 marzo 2011 «Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02»; Il decreto soprintendentizio del 14 aprile 2011, n. 1355 e successive modificazioni ed integrazioni recante il «Regolamento della Scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle pietre dure di Firenze»; Il Parere di conformita' espresso, dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87, ai fini dell'accreditamento dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi formativi dell'OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011; Il D. Interm. 25 agosto 2014, che autorizza l'Opificio delle pietre dure, all'istituzione e all'attivazione del corso di diploma in Restauro di durata quinquennale, equiparato alla laurea, LMR/02, in Conservazione e restauro dei beni culturali; Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'art. 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 169, Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; Il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici di livello non generale; Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, art. 6, comma 1 «Ministero per i beni e le attivita' culturali ed il turismo e' rinominato Ministero della cultura». Il decreto-DG-ERIC del 6 ottobre 2021, n. 281, Regolamento delle scuole di alta formazione e di Studio del Ministero della cultura. Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto, per l'A.A. 2022-2023, un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 34° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, nel seguente percorso formativo professionalizzante (da ora PFP): PFP 4- Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe (cinque posti).