Art. 11 
 
                         Graduatoria finale 
 
    1.  Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla  somma  del  punteggio
riportato nella prova scritta e  di  quello  conseguito  nella  prova
orale e tecnica. 
    2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 1, nonche', a parita' di  punteggio,
dei titoli di preferenza indicati nell'allegato A. Per consentire  la
formazione della graduatoria finale, i candidati ammessi  alla  prova
orale devono presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa,
i  documenti  comprovanti  l'eventuale   possesso   dei   titoli   di
preferenza; tali titoli devono essere posseduti  fin  dalla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    3. La graduatoria di  merito  con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti per l'assunzione all'impiego,  approvata  con  decreto  del
segretario generale della Presidenza della Repubblica, e'  pubblicata
nella sezione «concorsi» del sito  internet  della  Presidenza  della
Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it  Tale  comunicazione
ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei  confronti  dei
candidati. 
    4. Dalla data di  pubblicazione  nel  sito  internet  decorre  il
termine per eventuali impugnative.