Art. 12 Assunzione dei vincitori 1. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata ai sensi dell'art. 11, tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, da applicarsi a favore di coloro che siano risultati idonei e abbiano riportato un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. 2. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che verra' loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I vincitori sono sottoposti a visita ed esami medici al fine di accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 3. I vincitori in possesso dei requisiti prescritti sono nominati, in prova, nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa. 4. Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo servizio, al termine del quale, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, e' disposta la nomina in ruolo. Il personale nominato in prova ha gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale di ruolo e gode dello stesso trattamento economico. In caso di conferma in ruolo il periodo di prova e' valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.