Art. 12 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito approvata  ai  sensi  dell'art.
11, tenuto conto della  riserva  di  posti  di  cui  all'art.  1,  da
applicarsi a favore di coloro che siano risultati  idonei  e  abbiano
riportato un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
    2. I vincitori devono far pervenire, a pena di  decadenza,  entro
il termine che verra' loro  comunicato,  i  documenti  attestanti  il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.  I
vincitori sono sottoposti  a  visita  ed  esami  medici  al  fine  di
accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 
    3.  I  vincitori  in  possesso  dei  requisiti  prescritti   sono
nominati,   in   prova,   nel   ruolo   della   carriera    esecutiva
amministrativa. 
    4. Il periodo di prova ha la  durata  di  un  anno  di  effettivo
servizio, al  termine  del  quale,  previo  giudizio  favorevole  del
consiglio di amministrazione, e' disposta  la  nomina  in  ruolo.  Il
personale nominato in prova ha gli stessi doveri e gli stessi diritti
del personale di ruolo e gode dello stesso trattamento economico.  In
caso di conferma in ruolo il periodo di prova e' valutato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.